Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21854/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Minervino impugnava la condanna per concorso nel reato di bancarotta impropria da reato societario (falso in bilancio e aumento fittizio di capitale) sostenendo che la perizia a lui attribuita, che valutava un marchio oltre 8 milioni di euro, non dimostrava dolo: censurava omissione/apparenza della motivazione, il presunto travisamento della consulenza di parte (Esposito) che avrebbe confermato la congruità della stima, l\'assoluta estraneità e mancata conoscenza dello stato contabile della società (era estraneo, non teneva le scritture), la distanza temporale tra acquisto del marchio e aumento capitale e la mancanza del nesso causale con il fallimento; chiedeva inoltre il riconoscimento delle attenuanti generiche (artt.62-bis e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui: la motivazione della Corte d\'appello non era apparente ma autonoma e congrua; la consulenza di parte non travisava i fatti e non era idonea a scalfire la valutazione complessiva; Minervino, pur "extraneus", ha fornito un contributo consapevole alla sovrastima del marchio (accettando e asseverando la perizia, utilizzata per l\'aumento di capitale), violando doveri di indipendenza e imparzialità dell\'esperto e rappresentandosi la probabile diminuzione delle garanzie per i creditori; la perizia era causalmente rilevante per l\'aggravamento del dissesto. Le censure sul dolo, sulla causalità e sulle attenuanti sono state ritenute infondate.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, legge fallimentare

    La fattispecie di bancarotta impropria da reato societario richiede che il dissesto (o il suo aggravamento) sia causalmente ricollegabile a reati societari antecedenti; il dolo richiesto è la rappresentazione consapevole della probabile diminuzione delle garanzie per i creditori (volontà protesa al dissesto, non necessariamente intenzione di causare il fallimento).

  • art. 2622 (ora art. 2621) c.c. - false comunicazioni sociali

    Le false comunicazioni sociali si configurano anche per enunciati valutativi in bilancio; il dolo si desume da elementi che evidenzino la consapevolezza dell\'azione abnorme o artificiosa e la volontà di ingannare i destinatari, non si presume automaticamente da un errore contabile.

  • art. 2632 c.c.

    "Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società ..."

    Sanziona l\'aumento fittizio del capitale mediante sopravvalutazioni rilevanti dei conferimenti; il dolo generico (anche in forma di dolo eventuale) richiede consapevolezza della rilevanza della sovrastima.

  • art. 2465 c.c.

    Norma che disciplina la perizia di stima per conferimenti in natura nelle S.r.l.; la relazione giurata dell\'esperto è funzionale al conferimento e l\'esperto ha obblighi di imparzialità e verità che travalicano il committente.

  • art. 2645 c.c.

    Richiamata in relazione alla responsabilità dell\'esperto: l\'esperto risponde anche nei confronti dei terzi per le attestazioni rese; la norma viene usata per sottolineare l\'obbligo di verità e la possibile responsabilità penale per dichiarazioni false.

  • art. 2463, art. 2484 e art. 2485 c.c.

    Art.2463 (minimo capitale), art.2484 n.4 (cause di scioglimento per capitale al di sotto del minimo) e art.2485 (dovere dell\'amministratore di provvedere senza indugio): la sopravvalutazione che maschera perdite e impedisce gli adempimenti obbligatori può concorrere all\'aggravamento del dissesto e integrare nesso causale con il reato di bancarotta impropria.

  • art. 110 c.p.

    Consente il concorso del cosiddetto "extraneus" (professionista esterno) nel reato proprio dell\'amministratore quando questi fornisce un contributo materiale o morale consapevole alla realizzazione dell\'illecito.

  • artt. 62-bis e 133 c.p.

    Norme richiamate dal ricorrente in tema di attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che le attenuanti vanno valutate concretamente e motivate; in mancanza di elementi probatori tali da ritenere prevalenti gli aspetti favorevoli, l\'appello non ha diritto alle attenuanti reclamate.

  • art. 125, art. 546 c.p.p., artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per vizio di motivazione e presunto contrasto con diritti costituzionali e diritto di difesa; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non ha ritenuto sussistente un vizio di omessa o apparente motivazione.

Massime di principio

  • L\'"extraneus" (professionista esterno) può concorrere penalmente nel reato di bancarotta impropria da reato societario se fornisce un contributo materiale o morale consapevole volto a rafforzare l\'operazione illecita dell\'amministratore (art.110 c.p.).
  • La perizia di stima per conferimenti in natura è un atto che impone obblighi di indipendenza e verità all\'esperto: accettare e asseverare una stima manifestamente sproporzionata, senza adeguate verifiche, può dimostrare la consapevolezza e il dolo richiesti.
  • Una forte sproporzione tra prezzo di acquisto e valore stimato (es. 10.000 euro vs oltre 8 milioni) e l\'uso della perizia per l\'aumento di capitale sono indici probatori rilevanti della volontà di falsare il patrimonio sociale e di mascherare perdite.
  • La bancarotta impropria da reato societario è un reato di evento: non serve provare l\'intenzione di causare il fallimento, bensì la rappresentazione consapevole della probabile diminuzione delle garanzie per i creditori e il nesso causale tra artifici societari e dissesto o suo aggravamento.
  • Il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione tecnica a quella del giudice di merito: può censurare il travisamento della prova solo se il risultato probatorio è evidentemente incongruente o se è stata utilizzata una prova inesistente; le censure vaghe o non specificate sono inammissibili.
  • Le attenuanti generiche devono essere motivate concretamente dal giudice e richiedono elementi positivi di favorevole valutazione; la semplice buona condotta processuale o l\'incensuratezza, se non bilanciate rispetto agli elementi di consapevolezza del reato, possono non essere recepite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.