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Parere

Parere n. 1061/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto con deposito diretto dal signor Alam Md Monzur contro il Ministero degli esteri e la Prefettura di Roma per l’annullamento del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Dhaka prot. V-11915 del 30 novembre 2025, con cui è stata respinta la domanda di visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202600216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka con provvedimento prot. V-11915 del 30 novembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato, collegato alla mancata conferma del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Roma. Il ricorso deduce, da un lato, il mancato preavviso di rigetto e il mancato rispetto dei termini amministrativi e, dall’altro, violazione ed erronea presupposizione, carenza istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento di potere e di procedura, nonché difetto di motivazione e abnormità del provvedimento. Dagli atti emerge che il nulla osta era stato rilasciato il 27 marzo 2023, ma la Prefettura aveva successivamente comunicato al datore di lavoro un preavviso di revoca, rilevando irregolarità nell’asseverazione, la mancata allegazione della certificazione di idoneità alloggiativa e della richiesta al Centro per l’impiego. La relazione istruttoria ministeriale richiesta dalla Sezione non è stata ancora trasmessa.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito né la domanda cautelare né le questioni di rito e di merito. Considerata la mancata trasmissione della relazione ministeriale, la Sezione ha ritenuto di non poter esprimere alcun parere allo stato degli atti e ha disposto un supplemento istruttorio. Il Ministero dell’interno dovrà trasmettere entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere la relazione istruttoria, comprensiva delle eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente. La relazione dovrà essere previamente partecipata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a quindici giorni. La Sezione si è riservata di decidere anche sulla base della documentazione già acquisita qualora il Ministero non adempia senza giustificato motivo e ha rinviato la trattazione al quarto trimestre del 2026.

Osservazioni

Relazione istruttoria ministeriale

La Sezione ha sospeso l’adozione del parere perché, nonostante la rituale richiesta, non è pervenuta la relazione del Ministero competente. Il Ministero dell’interno deve trasmettere la relazione entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere.

Partecipazione del ricorrente all’istruttoria

La relazione ministeriale dovrà essere previamente comunicata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.

Conseguenze dell’inadempimento istruttorio

In caso di ingiustificata omissione, la Sezione potrà decidere l’affare sulla base della documentazione già presente, ove ritenuta sufficiente.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 1, d.lgs. 286/1998

    È indicato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del cittadino straniero.

  • art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale fondamento della revoca del nulla osta in presenza delle irregolarità rilevate nell’istruttoria.

  • Circolare dell’Ispettorato del lavoro del 5 luglio 2022

    È richiamata quale fonte del modello di asseverazione che la Prefettura ha ritenuto non rispettato.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la mancata trasmissione della relazione istruttoria richiesta al Ministero competente può impedire al Consiglio di Stato di pronunciarsi sulla domanda cautelare e sulle questioni di rito e di merito, imponendo la sospensione dell’adozione del parere e un supplemento istruttorio.
  • Quando la relazione istruttoria ministeriale contiene elementi rilevanti per la decisione, essa deve essere previamente partecipata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.
  • L’ingiustificato inadempimento dell’amministrazione all’ordine istruttorio non impedisce necessariamente la successiva decisione del ricorso straordinario, qualora la Sezione ritenga sufficiente la documentazione già acquisita.

Diniego del visto per lavoro subordinato

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il rigetto della domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka. Il ricorso è stato proposto anche nei confronti del Ministero degli affari esteri e della Prefettura di Roma, nell’ambito della vicenda relativa al nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione.

Premesse e svolgimento della vicenda

Il legale rappresentante di una società aveva presentato alla Prefettura di Roma una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato in favore del ricorrente. Il nulla osta era stato rilasciato il 27 marzo 2023 ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 e trasmesso d’ufficio all’Ambasciata d’Italia a Dhaka.

Successivamente, il 28 luglio 2025, la Prefettura aveva comunicato al datore di lavoro un preavviso di revoca, rilevando che:

  • l’asseverazione non era conforme al modello indicato dall’Ispettorato del lavoro con circolare del 5 luglio 2022;
  • mancavano le indicazioni relative all’inquadramento dei lavoratori richiesti e al numero dei dipendenti già impiegati;
  • non era stata allegata la certificazione di idoneità alloggiativa;
  • non risultava allegata la richiesta presentata al Centro per l’impiego.

La Prefettura aveva quindi prospettato la revoca del nulla osta ai sensi dell’art. 22, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286/1998.

Il 14 dicembre 2025 l’Ambasciata d’Italia a Dhaka aveva notificato al ricorrente il rigetto della domanda di visto, motivato dalla mancata conferma del nulla osta da parte dello Sportello unico competente e dalla conseguente archiviazione della pratica.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto due gruppi di censure:

  • mancato preavviso di rigetto e mancato rispetto dei termini amministrativi;
  • violazione ed erronea presupposizione, carenza istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento di potere e di procedura, difetto di motivazione e abnormità del provvedimento.

Valutazioni della Sezione

La Sezione non ha esaminato nel merito le censure e non ha deciso la domanda cautelare. La relazione istruttoria richiesta al Ministero competente non risultava infatti ancora pervenuta; tale mancanza non consentiva di ricostruire compiutamente la posizione dell’amministrazione e di esprimere un parere neppure in sede cautelare.

Incombenti istruttori

Il Consiglio di Stato ha disposto che il Ministero dell’interno trasmetta, entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere, la relazione istruttoria prescritta, comprensiva delle eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente. La relazione dovrà essere previamente partecipata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per interloquire.

La Sezione ha inoltre avvertito che, in caso di ingiustificato inadempimento, potrà decidere l’affare sulla base della documentazione già presente, se ritenuta sufficiente.

Conclusioni

Il parere ha natura interlocutoria. L’adozione del parere è stata sospesa, fatta salva ogni decisione sulla domanda cautelare, sulle questioni di rito e sul merito. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualePartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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