Cassazione Penale, Sentenza n. 41705/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per il reato di evasione commesso tra il 9/7/2018 e il 6/3/2019, deducendo violazione dell'art. 405 c.p.p. per presunta improcedibilità dell'azione penale in conseguenza della violazione del principio di specialità (artt. 26 e 32 legge n. 69/2005). Sostiene che il principio di specialità dovrebbe impedire il perseguimento per fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per cui era stato emesso il mandato di arresto europeo anche quando la condanna è a pena sospesa, e contesta l'applicabilità del cosiddetto "principio di specialità attenuata" nel suo caso
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la decisione quadro 2002/584/GAI (in particolare l'art. 27) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sent. C-388/08, Leymann e Pustovarov) che interpretano il principio di specialità in senso attenuato: lo Stato di emissione può procedere penalmente per reati anteriori e diversi purché la procedura non comporti l'applicazione di misure restrittive della libertà personale in assenza del consenso dello Stato di esecuzione. La legge italiana (art. 26 e 32, l. 69/2005) riflette questa deroga. Nel caso concreto la condanna è con beneficio della sospensione condizionale della pena e, sulla base della valutazione dell'autorità giudiziaria, al momento non è idonea ad essere eseguita in forma di privazione della libertà; quindi non sussiste la violazione del principio di specialità e non era necessaria una richiesta di estensione della consegna. Per legge il ricorrente è stato condannato alle spese processuali
Norme richiamate
Decisione quadro 2002/584/GAI
Introduce il criterio della "specialità attenuata": pur ribadendo il principio di specialità, prevede eccezioni (art. 27) che consentono allo Stato di emissione di procedere per reati anteriori e diversi quando la procedura non comporta l'applicazione di misure privative della libertà personale, o nei casi previsti (consenso, ecc.)
Recepisce in diritto nazionale le disposizioni sulla specialità e le eccezioni: il principio di specialità non si applica quando il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale; in assenza di consenso dello Stato di esecuzione non può essere eseguita alcuna misura privativa della libertà
Norma processuale invocata dal ricorrente per dedurre l'improcedibilità dell'azione penale; la Corte ha ritenuto che l'art. 405 non fosse violato alla luce delle eccezioni al principio di specialità
Corte di Giustizia dell'Unione Europea
sentenza C-388/08 Leymann e Pustovarov (01/12/2008)
Precisazione dell'art. 27(3)(c) della decisione quadro: la persona consegnata può essere incriminata e condannata per reati anteriori e diversi prima dell'ottenimento del consenso, purché, secondo la legge o la valutazione dell'autorità giudiziaria, non venga applicata alcuna misura restrittiva della libertà durante il procedimento o in conseguenza di esso; il consenso è invece necessario se si deve eseguire una pena o misura privativa della libertà
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011 (Caiazzo); richiamo a pronunce successive (es. Sez. 3, n. 44660 del 13/06/2022, Simeoni)
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la normativa nazionale va interpretata in linea con la decisione quadro e la giurisprudenza UE: il principio di specialità non impedisce il procedimento per reati anteriori e diversi quando non si applicano misure restrittive della libertà; in assenza di consenso è preclusa solo l'esecuzione di misure detentive
Massime di principio
- Il principio di specialità nel contesto del mandato d'arresto europeo è "attenuato": lo Stato che ottiene la consegna può perseguire penalmente per reati anteriori e diversi quando ciò non comporta l'applicazione di misure privative della libertà senza il consenso dello Stato di esecuzione
- Una condanna a pena sospesa che, per valutazione dell'autorità giudiziaria, non è immediatamente eseguibile non configura una privazione della libertà personale e quindi non impedisce il procedimento né la condanna in assenza del consenso
- Se l'esito del processo comporterà effettivamente l'esecuzione di una misura detentiva (es. revoca della sospensione e ordine di esecuzione), sarà necessario richiedere il consenso o l'estensione della consegna; fino ad allora il procedimento può proseguire
- L'anima della regola è la tutela contro deprivationes effettive della libertà senza rispetto delle garanzie internazionali: i giudici devono valutare se, "in base alla legge o alla valutazione dell'autorità giudiziaria", l'azione penale o la sentenza comportano misure detentive
- Per difendersi in situazioni analoghe, il contesto probatorio va orientato a dimostrare che la misura inflitta non è eseguibile (o che la procedura non porterà a una privazione della libertà) se si vuole consentire al procedimento di proseguire senza che operi il divieto di specialità
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