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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41705/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per il reato di evasione commesso tra il 9/7/2018 e il 6/3/2019, deducendo violazione dell'art. 405 c.p.p. per presunta improcedibilità dell'azione penale in conseguenza della violazione del principio di specialità (artt. 26 e 32 legge n. 69/2005). Sostiene che il principio di specialità dovrebbe impedire il perseguimento per fatti anteriori e diversi rispetto a quelli per cui era stato emesso il mandato di arresto europeo anche quando la condanna è a pena sospesa, e contesta l'applicabilità del cosiddetto "principio di specialità attenuata" nel suo caso

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la decisione quadro 2002/584/GAI (in particolare l'art. 27) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sent. C-388/08, Leymann e Pustovarov) che interpretano il principio di specialità in senso attenuato: lo Stato di emissione può procedere penalmente per reati anteriori e diversi purché la procedura non comporti l'applicazione di misure restrittive della libertà personale in assenza del consenso dello Stato di esecuzione. La legge italiana (art. 26 e 32, l. 69/2005) riflette questa deroga. Nel caso concreto la condanna è con beneficio della sospensione condizionale della pena e, sulla base della valutazione dell'autorità giudiziaria, al momento non è idonea ad essere eseguita in forma di privazione della libertà; quindi non sussiste la violazione del principio di specialità e non era necessaria una richiesta di estensione della consegna. Per legge il ricorrente è stato condannato alle spese processuali

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2002/584/GAI

    Introduce il criterio della "specialità attenuata": pur ribadendo il principio di specialità, prevede eccezioni (art. 27) che consentono allo Stato di emissione di procedere per reati anteriori e diversi quando la procedura non comporta l'applicazione di misure privative della libertà personale, o nei casi previsti (consenso, ecc.)

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69

    Recepisce in diritto nazionale le disposizioni sulla specialità e le eccezioni: il principio di specialità non si applica quando il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale; in assenza di consenso dello Stato di esecuzione non può essere eseguita alcuna misura privativa della libertà

  • Codice di procedura penale

    Norma processuale invocata dal ricorrente per dedurre l'improcedibilità dell'azione penale; la Corte ha ritenuto che l'art. 405 non fosse violato alla luce delle eccezioni al principio di specialità

  • Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    sentenza C-388/08 Leymann e Pustovarov (01/12/2008)

    Precisazione dell'art. 27(3)(c) della decisione quadro: la persona consegnata può essere incriminata e condannata per reati anteriori e diversi prima dell'ottenimento del consenso, purché, secondo la legge o la valutazione dell'autorità giudiziaria, non venga applicata alcuna misura restrittiva della libertà durante il procedimento o in conseguenza di esso; il consenso è invece necessario se si deve eseguire una pena o misura privativa della libertà

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011 (Caiazzo); richiamo a pronunce successive (es. Sez. 3, n. 44660 del 13/06/2022, Simeoni)

    La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la normativa nazionale va interpretata in linea con la decisione quadro e la giurisprudenza UE: il principio di specialità non impedisce il procedimento per reati anteriori e diversi quando non si applicano misure restrittive della libertà; in assenza di consenso è preclusa solo l'esecuzione di misure detentive

Massime di principio

  • Il principio di specialità nel contesto del mandato d'arresto europeo è "attenuato": lo Stato che ottiene la consegna può perseguire penalmente per reati anteriori e diversi quando ciò non comporta l'applicazione di misure privative della libertà senza il consenso dello Stato di esecuzione
  • Una condanna a pena sospesa che, per valutazione dell'autorità giudiziaria, non è immediatamente eseguibile non configura una privazione della libertà personale e quindi non impedisce il procedimento né la condanna in assenza del consenso
  • Se l'esito del processo comporterà effettivamente l'esecuzione di una misura detentiva (es. revoca della sospensione e ordine di esecuzione), sarà necessario richiedere il consenso o l'estensione della consegna; fino ad allora il procedimento può proseguire
  • L'anima della regola è la tutela contro deprivationes effettive della libertà senza rispetto delle garanzie internazionali: i giudici devono valutare se, "in base alla legge o alla valutazione dell'autorità giudiziaria", l'azione penale o la sentenza comportano misure detentive
  • Per difendersi in situazioni analoghe, il contesto probatorio va orientato a dimostrare che la misura inflitta non è eseguibile (o che la procedura non porterà a una privazione della libertà) se si vuole consentire al procedimento di proseguire senza che operi il divieto di specialità

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