Cassazione Civile, Sentenza n. 17018/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato destituito d'ufficio per condanna penale; dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art.85 d.P.R. n.3/1957 e l'entrata in vigore della legge n.19/1990 (art.10), presentò domanda di riammissione nel 1992. L'INAIL non avviò il procedimento disciplinare nei termini perentori (90+90 giorni), negò poi la riammissione e le decisioni amministrative furono annullate. Monteforte ha chiesto il pagamento delle retribuzioni perdute e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali connessi al ritardo/omissione nella riammissione. Le corti di merito hanno respinto le domande risarcitorie ritenendo mancato il nesso causale tra l'inerzia dell'INAIL e il danno, anche perché il procedimento disciplinare, se tempestivamente svolto, avrebbe potuto comunque concludersi con la conferma della destituzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la vicenda debba essere valutata unitariamente (omissione del procedimento nei termini e conseguente obbligo di riammissione) e che il danneggiato abbia l'onere di provare, con il giudizio controfattuale probabilistico, che l'adempimento corretto avrebbe comportato un esito favorevole (la riammissione senza destituzione). Il ricorrente non ha fornito prova sufficiente che il regolare svolgimento del procedimento avrebbe impedito la destituzione; pertanto è venuta meno la prova del nesso causale necessario per la responsabilità e il riconoscimento dei danni. Sono stati altresì richiamati i profili diversi relativi all'eventuale inadempimento successivo rispetto al giudicato amministrativo, ma tale profilo non era dedotto nel ricorso. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di cassazione.
Norme richiamate
d.p.r. n. 3 del 1957, art. 85
Norma originaria che prevedeva la destituzione di diritto per specifiche condotte; la sua parte è stata dichiarata incostituzionale perché non prevedeva l'apertura del procedimento disciplinare. Serve da quadro storico del contenzioso.
Corte Costituzionale, sent. 14 ottobre 1988, n. 971
Declaratoria di incostituzionalità che ha imposto l'obbligo di apertura del procedimento disciplinare invece della destituzione automatica, originando la disciplina della legge n.19/1990.
legge n. 19 del 1990, art. 10, commi 2-3
Prevede la riammisione a domanda dei dipendenti destituiti di diritto se, iniziato e concluso entro termini perentori il procedimento disciplinare, non venga inflitta la destituzione; la Corte la interpreta come fonte di un diritto alla riammissione in capo al lavoratore e come causa dell'obbligo per l'Amministrazione di svolgere il procedimento nei termini, con effetto legale della riammissione in caso di inerzia.
Codice civile, art. 1218
Riferito alla responsabilità per inadempimento; utilizzato per discutere natura contrattuale della pretesa risarcitoria e onere probatorio dell'inadempimento o della sua giustificazione.
Codice civile, artt. 1175 e 1176
Richiamati come principi di diligenza nell'esecuzione delle obbligazioni e nell'accertamento dell'inadempimento.
Codice civile, art. 2043
Richiamato in relazione alla responsabilità extracontrattuale per fatto illecito; la decisione rileva che comunque vale il criterio causale controfattuale per accertare il danno.
Codice civile, art. 1223
Principio di causalità del danno: il danneggiato deve provare il nesso causale tra fatto illecito/inadempimento e il danno lamentato.
Codice civile, art. 1226
Richiesto dal ricorrente in tema di stima equitativa del danno; la Corte osserva che senza prova del nesso causale non può trovare applicazione.
Codice civile, art. 1359
Richiamato per escludere la fictione dell'avveramento quando la condizione è di natura potestativa; quindi non si può presumere l'esito favorevole del procedimento disciplinare.
Costituzione, art. 111
Richiamato in relazione al contraddittorio e alla motivazione della decisione; la Corte ritiene adeguata la motivazione delle corti di merito.
Codice di procedura civile, art. 132, co. 2, n. 4
Richiamato nella censura sulla motivazione; la Corte esclude profili di inesistenza della motivazione, ritenendo la motivazione sufficientemente chiara.
Massime di principio
- Quando una norma amministrativa condiziona un effetto (es. riammissione) allo svolgimento di un procedimento, l'inerzia dell'amministrazione può far sorgere il diritto sostanziale, ma per ottenere il risarcimento il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno effettivo.
- Il giudizio controfattuale (probabilità che il corretto adempimento avrebbe prodotto l'esito favorevole) è essenziale: il ricorrente deve provare che, se l'ente avesse agito nei termini, non sarebbe stata inflitta la sanzione sfavorevole.
- L'inadempimento può essere valutato unitariamente quando omissione procedimentale e mancata riammissione sono parte di uno stesso evento; tuttavia il rilievo risarcitorio richiede sempre prova del nesso causale tra l'omissione e il danno.
- La mera violazione formale di termini amministrativi non determina automaticamente il diritto risarcitorio: occorre dimostrare che l'adempimento tempestivo avrebbe evitato il danno.
- Se dopo l'omissione originaria interviene una pronuncia giudiziale che impone un obbligo conforme, l'inosservanza di tale provvedimento costituisce un autonomo inadempimento (con distinta analisi del nesso causale) che può dare luogo a responsabilità e danno a partire dal momento del giudicato.
- Non si può applicare la fictione dell'avveramento per far valere esiti incerti di un procedimento quando la condizione è di natura potestativa: non si presume che l'amministrazione avrebbe scelto l'esito più favorevole.
- Onere probatorio: spetta al danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento (in particolare il nesso causale e la probabilità dell'esito favorevole); l'assenza di tali prove comporta il rigetto della domanda risarcitoria.
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