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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01348/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un cliente nei confronti della banca per essere tenuto indenne del danno asseritamente causato dalla condotta infedele di un promotore finanziario. In primo grado la domanda era stata accolta solo nei limiti di quanto provato: si era ritenuto dimostrato l'incasso da parte del promotore solo di tre dei sei assegni che il cliente assumeva di aver consegnato per complessivi euro 30.000, ciascuno dell'importo di euro 5.000. In appello il cliente aveva tentato di produrre le copie integrali fronte-retro degli ulteriori assegni, dalle quali risultava l'incasso anche degli altri titoli, ma la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile tale produzione perché nuova, trattandosi di documenti diversi da quelli già prodotti in primo grado, dove erano state depositate solo le copie del fronte. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la produzione integrale in appello non fosse nuova ma meramente sostitutiva di quella già effettuata; con il secondo ha dedotto ancora la violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la tardiva produzione era dipesa da causa non imputabile, poiché le copie integrali erano state rese disponibili dalle banche negoziatrici solo dopo la scadenza dei termini istruttori; con il terzo ha censurato l'omesso esame di fatti ritenuti decisivi e il mancato ricorso a presunzioni circa l'avvenuto incasso dei tre assegni.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la produzione in appello del fronte-retro degli assegni non era una mera riproduzione di quanto già prodotto in primo grado, perché il fronte e il retro documentavano fatti giuridici diversi: il fronte il negozio di delegazione, il retro la quietanza. Di conseguenza, la produzione del retro in appello integrava una nuova produzione documentale, inammissibile ex art. 345 c.p.c. Ha inoltre dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: quanto al secondo, perché l'accertamento della causa non imputabile è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; quanto al terzo, perché le doglianze investivano al più elementi istruttori e non fatti decisivi, e comunque l'uso delle presunzioni semplici rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    in appello sono inammissibili i documenti nuovi; la produzione di un documento diverso da quello già depositato in primo grado non è ammissibile come mera produzione sostitutiva, soprattutto quando il nuovo documento prova un fatto giuridico distinto.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato come termine oltre il quale la produzione documentale non era stata effettuata; la possibile tardiva disponibilità dei documenti non esonera automaticamente dall'onere di provarne l'assenza di imputabilità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    non consente di censurare come nullità la valutazione di merito circa l'esistenza di una causa non imputabile alla tardiva produzione documentale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato in cassazione sulla causa non imputabile è ammesso solo nei limiti del vizio di motivazione, nei casi consentiti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, va dichiarata la sussistenza dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In appello non è ammissibile come mera produzione sostitutiva un documento che, pur riferito alla stessa vicenda, sia diverso da quello già prodotto in primo grado e rappresenti un fatto giuridico ulteriore o distinto.
  • Quando un documento materiale unico è stato già prodotto solo in parte, il successivo deposito della parte mancante non è automaticamente neutro: occorre verificare se la parte integrativa documenti un fatto distinto rispetto a quello già provato, perché in tal caso si tratta di nuova produzione soggetta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
  • L'eventuale mancata disponibilità tempestiva del documento può rilevare solo se la parte dimostra in modo specifico che la tardiva produzione dipendeva da causa non imputabile; tale accertamento appartiene al giudice di merito.
  • In cassazione non è censurabile come violazione di legge la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza della causa non imputabile, salvo i limiti del vizio motivazionale consentito dall'art. 360 c.p.c.
  • La scelta di valorizzare o meno presunzioni semplici è rimessa al giudice di merito e non è di regola sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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