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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21157/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando manifestamente infondati i motivi perché duplicavano contestazioni già scrutinante dalla Corte territoriale con motivazione puntuale e immune da vizi logici. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Con il primo e il secondo motivo ha denunciato carenza e contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo dell'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza di non conoscere né di poter conoscere la natura contraffatta dei marchi apposti sui capi di abbigliamento posti in vendita. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze si risolvessero nella mera riproposizione di censure già esaminate dalla Corte di merito e nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata come base del giudizio di responsabilità per ricettazione; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di fatto e l'elemento soggettivo già compiuto dai giudici di merito.

  • art. 474 c.p.

    Norma richiamata come base del giudizio di responsabilità per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; la doglianza sull'ignoranza della contraffazione è stata ritenuta già confutata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure di merito già esaminate dalla sentenza impugnata, senza individuare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La deduzione di un difetto di conoscenza o di conoscibilità dell'illecita provenienza o contraffazione dei beni, quando sia stata puntualmente valutata dai giudici di merito, non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio davanti alla Corte di cassazione.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del fatto e delle prove, essendo il sindacato di legittimità limitato alla verifica della tenuta argomentativa e giuridica della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneUso di atto falsoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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