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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32878/2026 del 04/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

All’esito del giudizio di primo grado, l’imputato era stato assolto dalle imputazioni di lesioni, resistenza e altro perché ritenuto totalmente incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. Contestualmente era stata applicata la misura di sicurezza personale della libertà vigilata terapeutica per la durata di un anno. Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto l’appello proposto contro tale statuizione, ritenendo la misura giustificata dalla patologia psichica e dal fatto che le condizioni dell’interessato risultavano contenute dall’inserimento presso una struttura di cura, con trattamento farmacologico e controllo comportamentale in atto. Il ricorso per cassazione deduceva l’erronea applicazione della legge quanto ai criteri di accertamento della pericolosità sociale e alla proporzionalità della misura. La difesa sosteneva che le risultanze peritali fossero state illogicamente interpretate, poiché il perito avrebbe escluso la pericolosità sociale, e lamentava l’assenza di una valutazione autonoma delle condizioni concretamente riferibili al procedimento, in ragione del richiamo a una decisione adottata in altro procedimento concernente la detenzione domiciliare presso una struttura terapeutica. Veniva inoltre censurata l’assenza di una verifica sull’adeguatezza della libertà vigilata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto logicamente e giuridicamente corretta la lettura delle risultanze peritali operata dal Tribunale di Sorveglianza: il perito non aveva escluso in assoluto la pericolosità sociale, ma aveva evidenziato che, finché permanevano il controllo farmacologico e quello comportamentale disposti nell’altro procedimento, la pericolosità derivante dalla patologia psichica risultava efficacemente contenuta. La Corte ha quindi ritenuto corretta la conferma della libertà vigilata terapeutica, precisando che la rivalutazione dell’attualità della pericolosità spetta al magistrato di sorveglianza in sede esecutiva. Ha inoltre considerato la libertà vigilata coerente con un livello non elevato di pericolosità sociale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    >>> Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria. <<<

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    >>> In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi. <<<

    La disposizione è richiamata per imporre l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La valutazione peritale secondo cui il controllo farmacologico e comportamentale consente di contenere la pericolosità sociale non equivale all’esclusione della pericolosità in senso assoluto; indica, invece, che il rischio risulta efficacemente neutralizzato dalle misure terapeutiche in atto.
  • Quando la pericolosità sociale risulta contenuta da un trattamento farmacologico e da un controllo comportamentale disposti nell’ambito di altro procedimento, tale circostanza può giustificare il mantenimento di una misura di sicurezza personale, senza implicare che la pericolosità sia definitivamente venuta meno.
  • Nel giudizio di impugnazione relativo all’applicazione della misura di sicurezza, la valutazione resta collegata alla dimensione cognitiva del giudice che ha adottato la decisione; la rivalutazione dell’attualità della pericolosità spetta al magistrato di sorveglianza nella fase esecutiva.
  • La libertà vigilata terapeutica è misura proporzionata quando il livello di pericolosità sociale accertato non è elevato e la misura risulta funzionale al mantenimento del contenimento terapeutico e comportamentale.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza speciale
RamiMisure di prevenzione

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