Cassazione Penale, Ordinanza n. 03457/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato aveva riportato in primo grado e in appello una condanna per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità, con riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa, e con le attenuanti generiche compensate dalla contestata recidiva. Con un unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in punto recidiva, sostenendo che la Corte di appello l'avesse riconosciuta sulla sola base di precedenti penali specifici in parte troppo risalenti e in parte non valutabili perché divenuti irrevocabili solo dopo i fatti di causa, senza spiegare perché la condotta fosse sintomatica di una maggiore caratura criminale. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e un trattamento sanzionatorio più favorevole, senza reale confronto con la motivazione impugnata e senza evidenziare salti logici, incongruenze manifeste o errori di diritto decisivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione di merito sulla recidiva non si fondava sui soli precedenti penali, ma su una valutazione complessiva della personalità, del vissuto delinquenziale, della prosecuzione dell'attività illecita nonostante precedenti condanne anche con pena sospesa, nonché delle modalità organizzate dell'azione, ritenute espressive di maggiore pericolosità sociale e di perdurante inclinazione al delitto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., escludendo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie era stata riqualificata in detenzione/cessione di lieve entità di sostanza stupefacente; la decisione di legittimità non ne discute il merito, ma prende atto della qualificazione operata nei gradi di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata a sostegno del principio per cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di cause che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, solleciti una nuova valutazione del compendio probatorio al solo fine di ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole.
- La recidiva può essere legittimamente ritenuta sulla base di una valutazione complessiva della personalità del reo, del suo vissuto delinquenziale e della prosecuzione dell'attività criminosa nonostante precedenti condanne, non essendo necessario che il giudizio poggi sui soli precedenti penali in sé considerati.
- Ai fini della recidiva, i precedenti devono essere apprezzati nel loro significato sintomatico di una persistente inclinazione al delitto e di una maggiore pericolosità sociale, potendo assumere rilievo anche le modalità organizzate della condotta e il contesto criminale di inserimento.
- La doglianza è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non individua manifeste illogicità o errori di diritto nei passaggi determinanti della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03362/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03365/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03367/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03368/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03370/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03378/2026 del 28/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →