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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01589/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il procedimento di correzione dell'errore materiale d'ufficio e ha disposto la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza n. 16600/2023, sostituendo l'espressione "in favore della parte controricorrente" con "in favore dell'Erario". La decisione non contiene una statuizione sulle spese del procedimento di correzione, per le quali la Corte afferma che non vi è luogo a provvedere.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente

La controversia

La pronuncia riguarda esclusivamente un procedimento d'ufficio di correzione di errore materiale relativo al dispositivo di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. La Corte rileva che, per un errore materiale, nel dispositivo era stata indicata la condanna alle spese "in favore della parte controricorrente", mentre la parte controricorrente risultava ammessa al patrocinio a spese dello Stato; pertanto la corretta statuizione doveva essere la condanna al pagamento in favore dell'Erario. Non emergono dal testo ulteriori fatti sostanziali della controversia definita con la precedente ordinanza, né motivi di ricorso sul merito della lite originaria.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale nel provvedimento della Corte è stata disposta d'ufficio, in quanto la rettifica riguardava una mera inesattezza del dispositivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale richiamato dalla Corte per la correzione dell'errore materiale.

  • patrocinio a spese dello Stato

    Poiché la parte controricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese doveva essere pronunciata in favore dell'Erario e non della parte.

Massime di principio

  • L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento può essere corretto anche d'ufficio dalla Corte di cassazione quando la difformità è meramente formale e non incide sulla sostanza della decisione.
  • Quando una parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese processuali deve essere formulata in favore dell'Erario e non in favore della parte assistita.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale non si dà luogo, di regola, a una autonoma regolazione delle spese del procedimento, se la Corte ritiene non necessario provvedervi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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