Cassazione Penale, Ordinanza n. 24763/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e non confrontato con la sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Dal testo emerge però che le censure erano formulate in modo generico: si limitavano a lamentare l'inadeguatezza della motivazione della decisione impugnata senza confrontarsi specificamente con essa e senza riferire i principi di diritto evocati alla concreta vicenda processuale.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntualmente riferite alla decisione impugnata; la mera deduzione astratta di violazione di legge o di vizio di motivazione non è sufficiente.
- È inammissibile il motivo che si risolva in doglianze generiche sull'adeguatezza della motivazione senza un effettivo confronto con la sentenza gravata.
- L'enunciazione di principi di diritto non collegati al caso concreto non integra una critica ammissibile della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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