Cassazione Civile, Sentenza n. 27309/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 30.5.2016 al sig. Reggio per il presunto furto di spezzoni di rame il 25 maggio 2016. La società ricorrente censura la valutazione degli indizi da parte della Corte territoriale e la motivazione, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulle presunzioni e sulla motivazione in sede di cassazione (art. 2729 c.c., art. 360 c.p.c. ecc.), sostenendo che gli indizi fossero gravi, precisi e concordanti e che la motivazione della Corte d'Appello sia contraddittoria e incomprensibile
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto che la valutazione della prova, e in particolare delle dichiarazioni testimoniali e degli indizi, rientri nella cognizione del giudice di merito e non sia sindacabile in Cassazione se non nei limiti di legge. Ha inoltre osservato che, dopo la riforma del 2012, la censura della motivazione in cassazione è ammessa solo per vizi estremi o per omesso esame di un fatto decisivo indicato nel ricorso; nel caso di specie il ricorrente non ha trascritto integralmente le deposizioni né indicato un fatto decisivo omesso dalla Corte territoriale. Di conseguenza la motivazione della Corte d'Appello è stata ritenuta congrua e priva di vizi tali da giustificare la cassazione. Il ricorso è stato rigettato e la società condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.250,00 per compenso professionale ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, con indicazione degli obblighi relativi al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Norme richiamate
Norma sulle presunzioni e sul loro valore probatorio; il ricorrente l'ha richiamata per contestare la valutazione degli indizi, ma la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata una errata applicazione tale da giustificare la cassazione
ai sensi dell'art. 1, co. 58, L. n. 92 del 2012
Norma che disciplina il reclamo in materia di lavoro e le conseguenze in tema di reintegrazione; la Corte d'Appello ha deciso accogliendo il reclamo ai sensi di questa disposizione
art. 11, co. 6 Cost.
Richiamata dal ricorrente nella censura sulla motivazione; la Corte ha esaminato la questione ma ha ritenuto che non sussistesse un vizio motivazionale di portata costituzionale desumibile dal testo della sentenza impugnata
Richiamato in relazione alla nullità per mancanza di motivazione; la Corte ha ricordato che, dopo la riforma, la censura per insufficienza della motivazione è molto limitata e ammissibile in Cassazione solo in presenza di vizi radicali indicati dalla giurisprudenza
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il ricorso per cassazione può fondarsi su errori di diritto (n.3) e sull'omesso esame di un fatto decisivo (n.5, introdotto dalla riforma del 2012). La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia correttamente invocato e dimostrato tali profili, non avendo trascritto le deposizioni contestate né indicato il fatto storico decisivo omesso
D.I. n. 83 del 2012 convertito in L. n. 134 del 2012
Atto normativo che ha introdotto, tra le altre cose, la modifica dell'art. 360 c.p.c. e il nuovo rimedio per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha applicato il principio ratione temporis
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma che disciplina il contributo unificato aggiuntivo in caso di determinate condizioni temporali e procedurali; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente
giurisprudenza rilevante, es. Cass. SS.UU. n. 8053/2014
Richiamata a conforto della regola secondo cui, dopo la riforma del 2012, la sindacabilità della motivazione in cassazione è circoscritta ai soli vizi estremi ed alle omissioni di fatti decisivi, e che non è consentito un riesame in fatto della prova da parte della Corte di legittimità
Massime di principio
- La valutazione della prova e degli indizi spetta al giudice di merito; la Cassazione non riesamina i fatti se non nei limiti di legge
- Per censurare in Cassazione la valutazione di dichiarazioni testimoniali occorre trascriverle integralmente nel ricorso e indicare i punti decisivi che si ritengono valutati erroneamente
- Dopo la riforma del 2012, la motivazione è sindacabile in Cassazione solo per vizi radicali della motivazione o per omesso esame di un fatto storico decisivo espressamente indicato nel ricorso
- In casi di licenziamento per fatti disciplinari come il furto, il datore deve fornire elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; se gli indizi sono labili o contraddittori il giudice può dichiarare illegittimo il licenziamento e disporre la reintegrazione o un risarcimento
- Chi impugna in Cassazione deve formulare censure di diritto ben circostanziate; una mera richiesta di riesame del merito è inammissibile
- Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate con indicazione di compensi, esborsi e spese generali; il ricorrente può essere altresì tenuto al versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13 d.P.R. 115/2002
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