Cassazione Civile, Sentenza n. 27314/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I lavoratori avevano chiesto l'attribuzione della progressione economica di livello sulla base della graduatoria approvata con il bando ASI 389/2010 e il pagamento delle differenze retributive conseguenti. Il bando era stato condizionato all'asseverazione del collegio dei revisori e all'approvazione del MEF e del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) sul salario accessorio 2010. La Corte d'Appello aveva ritenuto che tali condizioni si fossero verificate deducendone l'efficacia dalla delibera ASI 109/2012 (emanata dopo un'ispezione della Ragioneria Generale dello Stato) e aveva accolto le domande dei lavoratori. ASI impugnava sostenendo che la delibera 109/2012 e gli esiti ispettivi non potevano sostituire le specifiche approvazioni e asseverazioni previste dalla normativa sulla contrattazione integrativa e che, in ogni caso, non vi era stata una contrattazione integrativa che avesse destinato risorse alle progressioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ASI, affermando che la Corte d'Appello ha errato nel ritenere che l'approvazione del MEF desumibile dall'ispezione potesse sostituire l'asseverazione del collegio dei revisori e l'approvazione del DFP previste per la contrattazione integrativa. La Cassazione ha evidenziato che l'attribuzione di trattamenti economici dipende dalla contrattazione collettiva e che le successive approvazioni (Revisori, MEF, DFP) devono riguardare la contrattazione integrativa stessa e non possono essere surrogate da atti o accertamenti ispettivi anteriori. Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso di ASI, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione per la decisione conforme ai principi espressi.
Norme richiamate
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 40-bis
Regola i controlli sulla contrattazione decentrata: l'asseverazione dei revisori e le approvazioni di legge (MEF e DFP) riguardano la contrattazione integrativa e non possono essere sostituite da esiti di ispezioni o da delibere che antecedono la contrattazione stessa
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2
Stabilisce che l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva; un atto unilaterale della P.A. che riconosca benefici economici senza conformità alla contrattazione è nullo
CCNL Enti di Ricerca e Sperimentazione 1998-2001, art. 54
Prevede che le progressioni di livello interne siano attuate tramite procedure selettive e, nella prima applicazione, prevedeva un finanziamento entro termini precisi; successive norme contrattuali hanno rimesso il finanziamento alle procedure di contrattazione integrativa
CCNL ASI 2002-2003 e 2004-2005, art. 8
Prevedono che, qualora ASI non avesse applicato a regime gli artt. 53 e 54, le progressioni dovevano essere effettuate previa contrattazione integrativa con l'impegno di risorse specifiche (es. 0,25% del monte salari), subordinando quindi l'efficacia delle progressioni alla contrattazione
D.lgs. 7 settembre 2011, n. 123, art. 20
Indica l'intervento dei Revisori nel controllo sulla contrattazione integrativa e conferma l'autonomia del relativo controllo rispetto ad altri procedimenti ispettivi
Cass. sent. n. 17226/2020 (giurisprudenza citata)
Principio secondo cui l'attribuzione di trattamenti economici nel pubblico impiego è riservata alla contrattazione collettiva e non può essere realizzata tramite mero atto deliberativo dell'amministrazione
Massime di principio
- L'erogazione di trattamenti economici ai dipendenti pubblici dipende dalla contrattazione collettiva e integrativa: senza una contrattazione integrativa che stanzi risorse, non può sorgere un diritto automatico a benefici economici anche se esistono graduatorie o selezioni
- Le verifiche e approvazioni previste dalla legge (asseverazione dei revisori, approvazione del MEF e del DFP) sono fasi distinte e non sono tra loro sostituibili; in particolare non possono essere desunte ex post da semplici atti o da esiti di ispezioni quando la contrattazione integrativa non sia intervenuta
- Un bando che condiziona l'efficacia della selezione alla successiva contrattazione e alle approvazioni di legge non può creare diritti se tali condizioni non si verificano; al contrario, se la contrattazione integrativa poi assegna risorse e ottiene le approvazioni richieste, il diritto può maturare in base a quella contrattazione
- Gli atti amministrativi che riconoscono trattamenti economici in contrasto con le regole della contrattazione collettiva sono potenzialmente nulli; pertanto le amministrazioni devono rispettare l'iter procedimentale e le approvazioni di legge prima di erogare benefici
- In controversie simili, il giudice deve verificare non solo l'esistenza di graduatorie o selezioni, ma anche l'effettivo compimento delle fasi della contrattazione integrativa e dei controlli amministrativi e contabili previsti dalla normativa
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