Cassazione Civile, Sentenza n. 27308/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva respinto l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'impugnativa del licenziamento disciplinare intimato dalla resistente il 16.3.2017, per fatti contestati (mancata emissione di scontrini fiscali e appropriazione degli importi) commessi nell'esercizio delle mansioni di Capo Servizio Ristorazione su un treno. Il ricorrente proponeva due motivi: (1) censura sulla valutazione probatoria della Corte d'appello, lamentando l'ammissione di prove testimoniali del datore e il rifiuto della prova documentale richiesta dal lavoratore (bolla di carico/scarico, riscontro contabile), sostenendo che l'ammissione della documentazione avrebbe cambiato l'esito; (2) censura sull'uso di mezzi di controllo aziendale, richiamando presunte violazioni del CCNL (art. 55) e dello Statuto dei lavoratori (art. 2 e ss.), sostenendo che la società avrebbe dovuto utilizzare sistemi di videosorveglianza anziché l'impiego di "falsi clienti" o investigatori non autorizzati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (a) il primo motivo era generico e mirava in realtà a un nuovo esame del merito; mancava la specificità richiesta dall'art. 366 c.p.c. e non era indicato con precisione quale punto di diritto si ritenesse violato dalla motivazione della Corte territoriale; il ricorrente non ha indicato né depositato i documenti (es. bolle) su cui basava la censura, rendendo inammissibile la questione per carenza di elementi di verifica ex actis; (b) il secondo motivo appariva nuovo e non risultava provato che fosse stato tempestivamente sollevato nei precedenti gradi, oltre a soffrire della stessa carenza di specificità nella indicazione delle norme e dei profili concretamente violati. La Corte ha quindi rifiutato di entrare nel merito, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (Euro 5.250,00 compenso + Euro 200,00 esborsi, oltre oneri) e ha dato atto dell'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Legge n. 92 del 2012, art. 1, comma 58
ai sensi dell'art. 1, co. 58, della L. n. 92/2012
Richiamata quale titolo normativo del reclamo esperito in sede di merito; la Corte non ha censurato la base normativa del reclamo ma ha esaminato l'ammissibilità del ricorso per cassazione rispetto alle censure proposte.
Codice di procedura civile, art. 209
Richiamato dal ricorrente nella doglianza relativa alla violazione e falsa applicazione, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non sufficientemente specificata ai sensi dell'art. 366 c.p.c., rendendo il rimedio inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4, 5
Norme che individuano i vizi deducibili in cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, nullità). La Corte ha ritenuto che le censure prospettate non fossero formulate con la specificità richiesta per questi rimedi e che in sostanza chiedevano un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 366, primo comma, nn. 3 e 4
Prevedono l'obbligo di indicare nel ricorso i documenti rilevanti e la specificità delle censure; la Corte ha rilevato il mancato deposito/indicazione delle bolle contabili e la genericità delle doglianze, con conseguente inammissibilità.
Statuto dei lavoratori, art. 2 e ss.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di controllo aziendale; la Corte ha ritenuto la censura non sufficientemente specificata e, in ogni caso, problematica poiché la questione sembrava nuova e non sollevata nei precedenti gradi.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), art. 55
Invocato dal ricorrente per contestare gli strumenti di controllo utilizzati dall'azienda; la Corte ha osservato che il ricorso non chiarisce in che modo la norma sarebbe stata violata e non è possibile valutare la doglianza per carenza di specificità e/o novità della questione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in dispositivo per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo soddisfatti i presupposti soggettivi e temporali previsti dalla norma.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito un nuovo esame del merito: le censure devono essere di diritto, specifiche e dirette a mostrare violazioni normative o vizi di motivazione individuabili e delimitati.
- Il ricorrente deve indicare e, se necessario, depositare i documenti decisivi già prodotti nei precedenti gradi; l'assenza di documentazione impedisce alla Corte di legittimità di verificare le asserzioni ex actis e può determinare l'inammissibilità.
- Non possono essere sollevate in cassazione questioni nuove mai dedotte nei gradi precedenti, salvo che non sia provato che si tratti di evidente questione di diritto o che sussistano ragioni particolari per riaprirla.
- Le censure devono rispettare il principio di specificità: non è ammessa la formulazione di motivi che mescolino plurime fattispecie di vizio (eterogenee) in modo indifferenziato.
- Nei licenziamenti disciplinari per appropriazione o omissione fiscale, la gravità viene valutata anche alla luce delle mansioni e del vincolo fiduciario: la Corte territoriale può ritenere rilevante la violazione dei doveri di diligenza se il lavoratore è incaricato di incasso e gestione cassa.
- Sul tema dei controlli aziendali, la legittimità dei mezzi (videosorveglianza, investigatori, "falsi clienti") va valutata con riferimento alle norme del CCNL e dello Statuto e al rispetto delle garanzie del lavoratore; tuttavia, tali questioni richiedono precisa deduzione e prova nei precedenti gradi per essere esaminate in cassazione.
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