Cassazione Penale, Sentenza n. 46772/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rilevato che il motivo non era manifestamente infondato; tuttavia ha accertato che il termine di prescrizione del reato è decorso il 15/04/2021. Per tale ragione ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente propone ricorso per cassazione deducendo un unico motivo sulla sussistenza del delitto, ossia contestando che i fatti integrassero la fattispecie penalmente rilevante rispetto alla condanna per reati fallimentari contestati.
Norme richiamate
Legge Fallimentare (L.F.), art. 216, ultimo comma
La norma individua una specifica fattispecie di reato fallimentare contestata; nella decisione è richiamata come titolo di accusa ma non viene esaminata nel merito a causa dell'estinzione del reato per prescrizione.
Legge Fallimentare (L.F.), art. 219, comma 2, n. 1
Indica un'ulteriore disposizione della legge fallimentare relativa al capo di imputazione (circostanza aggravante o specificazione della fattispecie); anch'essa è richiamata come elemento dell'imputazione.
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2
La norma concerne la possibile pronuncia di rigetto per manifesta infondatezza del motivo; la Corte rileva che il motivo non è manifestamente infondato e quindi non procede al rigetto sommario, ma constata comunque l'estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della decisione della Corte, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto, indipendentemente dall'accertamento del fatto nel merito.
- Quando la Corte valuta un motivo di ricorso e lo ritiene non manifestamente infondato (art. 129 c.p.p.), non può limitarsi a rigettarlo sommariamente: deve esaminare eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione.
- In ricorsi che contestano la sussistenza del delitto è determinante verificare tempestivamente i termini di prescrizione: il calcolo della prescrizione (data di commissione, interruzioni, sospensioni) può decidere l'esito del ricorso anche senza entrare nel merito della colpevolezza.
- L'annullamento senza rinvio per estinzione del reato chiude definitivamente il procedimento in relazione alla fattispecie prescritta, rendendo inutile un eventuale nuovo esame di merito.
- In situazioni analoghe è buona prassi che la difesa verifichi e deduca in modo chiaro l'intervenuta prescrizione e che l'autorità giudicante controlli d'ufficio le eventuali cause di estinzione del reato prima di disporre rinvii per ulteriori accertamenti.
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