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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46772/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha rilevato che il motivo non era manifestamente infondato; tuttavia ha accertato che il termine di prescrizione del reato è decorso il 15/04/2021. Per tale ragione ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente propone ricorso per cassazione deducendo un unico motivo sulla sussistenza del delitto, ossia contestando che i fatti integrassero la fattispecie penalmente rilevante rispetto alla condanna per reati fallimentari contestati.

Norme richiamate

  • Legge Fallimentare (L.F.), art. 216, ultimo comma

    La norma individua una specifica fattispecie di reato fallimentare contestata; nella decisione è richiamata come titolo di accusa ma non viene esaminata nel merito a causa dell'estinzione del reato per prescrizione.

  • Legge Fallimentare (L.F.), art. 219, comma 2, n. 1

    Indica un'ulteriore disposizione della legge fallimentare relativa al capo di imputazione (circostanza aggravante o specificazione della fattispecie); anch'essa è richiamata come elemento dell'imputazione.

  • Codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    La norma concerne la possibile pronuncia di rigetto per manifesta infondatezza del motivo; la Corte rileva che il motivo non è manifestamente infondato e quindi non procede al rigetto sommario, ma constata comunque l'estinzione del reato per prescrizione.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della decisione della Corte, la sentenza di condanna va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto, indipendentemente dall'accertamento del fatto nel merito.
  • Quando la Corte valuta un motivo di ricorso e lo ritiene non manifestamente infondato (art. 129 c.p.p.), non può limitarsi a rigettarlo sommariamente: deve esaminare eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione.
  • In ricorsi che contestano la sussistenza del delitto è determinante verificare tempestivamente i termini di prescrizione: il calcolo della prescrizione (data di commissione, interruzioni, sospensioni) può decidere l'esito del ricorso anche senza entrare nel merito della colpevolezza.
  • L'annullamento senza rinvio per estinzione del reato chiude definitivamente il procedimento in relazione alla fattispecie prescritta, rendendo inutile un eventuale nuovo esame di merito.
  • In situazioni analoghe è buona prassi che la difesa verifichi e deduca in modo chiaro l'intervenuta prescrizione e che l'autorità giudicante controlli d'ufficio le eventuali cause di estinzione del reato prima di disporre rinvii per ulteriori accertamenti.

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