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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16079/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per due motivi principali: 1) nullità del giudizio di appello per mancata citazione personale, sostenendo che la notifica dell'avviso di appello non gli era stata effettuata a mani proprie in carcere essendo ristretto al momento del giudizio; 2) vizio di motivazione e mancata configurabilità del delitto di evasione, poiché l'allontanamento era avvenuto solo cinque minuti prima della fine dell'orario di lavoro autorizzato (alle 12:55 rispetto alle 13:00) e si sarebbe trattato di una lieve inosservanza delle prescrizioni, idonea semmai a costituire una infrazione alle prescrizioni ma non il delitto di evasione, non essendo impedito alcun controllo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica e infondata: la notifica presso il domicilio eletto è risultata rituale perché il ricorrente era stato ristretto nel primo grado ma poi scarcerato al suo esito per assoluzione; non risultava provato né dedotto che la Corte di appello fosse a conoscenza di uno stato detentivo differente al momento della notifica e del giudizio d'appello. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio di motivazione: l'autorizzazione a recarsi al lavoro non sospende la misura restrittiva ma ne sostituisce temporaneamente il luogo di custodia; l'allontanamento anticipato e il ritrovamento del ricorrente alle 12:55 a circa un chilometro di distanza integrano il reato di evasione ex art. 385 c.p., in quanto rileva la violazione del limite restrittivo indipendentemente dai motivi e dall'effettiva sottrazione ai controlli. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen. (evasione)

    La Corte interpreta l'art. 385 cod. pen. nel senso che l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa non sospende la misura restrittiva: la mera violazione del limite restrittivo autorizzato (allontanamento prima dell'orario previsto) integra il reato di evasione, indipendentemente da tempo di percorrenza, deviazione dal tragitto o dall'effettiva sottrazione ai controlli.

  • Sez. U., n. 12778 del 27/02/2020 (giurisprudenza citata)

    Principio secondo cui la notifica dovuta a imputato detenuto deve essere a mani proprie in carcere; tuttavia tale obbligo trova applicazione solo se lo stato restrittivo sia conosciuto dal giudice procedente o provato; in mancanza, è valida la notifica al domicilio eletto.

  • Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010 (Dierna)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce come l'autorizzazione a recarsi al lavoro comporti una temporanea sostituzione del luogo di custodia e non la sospensione della misura restrittiva, potendo integrare evasione l'allontanamento non autorizzato.

  • Sez. 6, n. 44977 del 18/11/2005 (Ruggero)

    Conferma del principio che rileva la violazione del limite restrittivo in sé e non esclusivamente la durata, la distanza o l'effettiva elusione dei controlli.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022

    Richiamate a fini processuali per l'istruzione del ricorso senza intervento delle parti in relazione alla disciplina della trattazione del ricorso in materia di legittimità (disposizioni procedimentali applicate sul punto).

Massime di principio

  • La notifica a mani proprie in carcere è obbligatoria solo se lo stato detentivo dell'imputato è conosciuto o dedotto e/o provato al giudice; in assenza di tale conoscenza la notifica al domicilio eletto è valida.
  • L'autorizzazione a svolgere attività lavorativa nell'ambito di una misura detentiva non sospende la misura stessa, ma sostituisce temporaneamente il luogo di custodia; pertanto il rispetto degli orari e dei limiti autorizzati è essenziale.
  • Anche un lieve anticipo nell'allontanamento dal luogo di lavoro (es. pochi minuti prima della fine dell'orario autorizzato) può integrare il reato di evasione se comporta la violazione del limite restrittivo previsto dall'ordinanza, indipendentemente dalla distanza percorsa o dall'effettiva sottrazione ai controlli.
  • Nelle impugnazioni basate su vizi di notifica è fondamentale dimostrare non soltanto l'esistenza dello stato detentivo, ma anche che tale stato fosse noto o rilevabile dal giudice che ha disposto la notifica; l'assenza di tale prova rende la doglianza infondata.
  • Le valutazioni di merito circa motivazioni o giustificazioni dell'imputato per l'allontanamento (es. breve anticipo) non escludono automaticamente la rilevanza penale: la disciplina penale punisce la violazione dell'obbligo restrittivo in sé, salvo che il fatto risulti riconducibile a altra fattispecie o sia derubricabile per insussistenza degli elementi del reato.

Testo integrale

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