Ordinanza n. 1892/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto presidenziale che ha dichiarato estinto per perenzione il giudizio avente a oggetto un'ordinanza di demolizione edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto opposizione al decreto presidenziale di perenzione, dichiarando di avere ancora interesse alla decisione del ricorso originario e chiedendo la revoca del decreto e la fissazione dell'udienza di discussione. L'opposizione, tuttavia, non è stata notificata al Comune di Partinico, costituito nel giudizio originario. Inoltre, l'opponente non ha prospettato specifici vizi in procedendo idonei a inficiare il decreto di perenzione o il relativo procedimento, limitandosi ad affermare la permanenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'opposizione per due autonome ragioni. In primo luogo, ai sensi dell'art. 85, comma 3, c.p.a., l'opposizione deve essere notificata a tutte le altre parti; l'omessa notificazione al Comune, determinando l'inesistenza della notifica, non può essere sanata mediante una nuova notificazione poiché era ormai decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto di perenzione. In secondo luogo, la mera dichiarazione di persistente interesse alla decisione non è sufficiente: l'opponente deve indicare vizi in procedendo del decreto di perenzione o del relativo procedimento. L'assenza di qualsiasi censura specifica rende l'opposizione inammissibile anche per genericità. L'opponente è stato condannato a rifondere al Comune le spese del giudizio, liquidate in 750 euro per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Norme richiamate
Il ricorso originario è stato dichiarato estinto per perenzione ai sensi di tale disposizione.
L'opposizione al decreto di perenzione deve essere notificata a tutte le altre parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina dell'opposizione al decreto di perenzione.
Le spese del giudizio di opposizione sono poste a carico dell'opponente in caso di rigetto dell'opposizione, regola ritenuta applicabile anche quando la definizione avvenga con sentenza o ordinanza in rito.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina dell'opposizione al decreto di perenzione.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione camerale.
Ha consentito al Presidente di avvisare le parti della possibile inammissibilità dell'opposizione per omessa notificazione e mancata prospettazione dei vizi del decreto.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto presidenziale di perenzione deve essere notificata a tutte le altre parti del giudizio, comprese quelle già costituite; l'omessa notificazione rende l'opposizione inammissibile.
- L'inesistenza della notificazione dell'opposizione al decreto di perenzione non è sanabile mediante una nuova notificazione quando sia decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto previsto dall'art. 85, comma 3, c.p.a.
- Per ottenere la revoca del decreto di perenzione non è sufficiente dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso: l'opponente deve prospettare specifici vizi in procedendo idonei a inficiare il decreto o il relativo procedimento.
- La mancata deduzione di qualsiasi vizio del decreto di perenzione o del procedimento determina l'inammissibilità dell'opposizione per genericità della domanda.
- Ai fini della regolazione delle spese, alla definizione in rito dell'opposizione al decreto di perenzione è equiparato il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell'opponente alle spese ai sensi dell'art. 85, comma 5, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1411/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1412/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 270/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 271/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 272/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →