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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04283/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale relativo alla progettazione e direzione di lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato di proprietà degli attori. Gli attori avevano agito per il risarcimento dei danni assumendo l'inadempimento del professionista incaricato; il convenuto, a sua volta, aveva chiamato in causa un terzo geologo, deducendone la responsabilità professionale per i danni lamentati, con domanda sostanzialmente diretta ad accertarne il concorso o l'esclusiva responsabilità. A seguito del decesso del terzo, il processo era stato interrotto; la riassunzione nei confronti degli eredi del terzo era stata ritenuta tardiva. I giudici di merito avevano però dichiarato estinto soltanto il rapporto processuale instaurato con la chiamata del terzo, ritenendo scindibile la causa principale da quella introdotta con la chiamata. Con il ricorso per cassazione il convenuto deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la chiamata del terzo non fosse una mera garanzia ma una vera domanda di accertamento della responsabilità del terzo, idonea a rendere inscindibili le cause e a imporre l'estinzione dell'intero processo in caso di tardiva riassunzione; 2) motivazione apparente sulla sussistenza di un'obbligazione solidale e quindi del litisconsorzio facoltativo; 3) motivazione contraddittoria sull'effetto dell'estinzione parziale rispetto all'interruzione dell'intero processo; 4) omessa pronuncia o motivazione insufficiente sull'errore del primo giudice che aveva pronunciato sentenza definitiva di estinzione pur avendo disposto con ordinanza la prosecuzione del giudizio. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri, affermando che la chiamata del terzo quale unico/effettivo responsabile rendeva le cause inscindibili e integrava un litisconsorzio necessario processuale; pertanto, la tardiva riassunzione avrebbe dovuto comportare l'estinzione dell'intero processo e non solo del rapporto con il terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La ratio è che, una volta qualificata la chiamata del terzo come domanda diretta ad accertarne la responsabilità concorrente o esclusiva per i medesimi danni, le controversie risultavano inscindibilmente collegate; conseguentemente, l'interruzione del processo nella sua interezza e la successiva tardiva riassunzione avrebbero dovuto condurre all'estinzione dell'intero giudizio, non di una sola delle cause.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura riguardava l'asserita ultrapetizione/erronea qualificazione della domanda del terzo, ma la Corte ha escluso l'errore del giudice di merito nel ricostruire la domanda come diretta all'accertamento della responsabilità del terzo

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato per i vizi di motivazione apparente, contraddittoria o mancante dedotti nei motivi secondo e terzo

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il parametro della motivazione della sentenza

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro di ricorso per nullità della sentenza/processo

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto soddisfatto l'onere di specifica allegazione mediante trascrizione e indicazione degli atti processuali rilevanti

  • artt. 300 e ss. c.p.c.

    richiamati in relazione agli effetti dell'interruzione del processo e della riassunzione/tardività

  • art. 279 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per l'asserita erronea forma del provvedimento sullo status estintivo del giudizio

Massime di principio

  • La chiamata in causa del terzo come unico o concorrente responsabile dei medesimi danni può determinare un litisconsorzio necessario processuale e l'inscindibilità tra la causa principale e quella verso il terzo, quando l'accertamento della responsabilità del terzo si riflette necessariamente sulla decisione della domanda originaria.
  • Quando due cause sono inscindibili per dipendenza logica e processuale, l'interruzione del processo nella sua interezza e la tardiva riassunzione comportano l'estinzione dell'intero giudizio, non soltanto del rapporto processuale nel quale si è verificato l'evento interruttivo.
  • Non si applica il regime della separabilità tipico della domanda principale e della garanzia impropria quando la chiamata del terzo non è volta alla manleva ma all'accertamento della sua responsabilità quale possibile responsabile esclusivo o concorrente del fatto dannoso.
  • Ai fini del ricorso per cassazione, l'onere di specifica allegazione ex art. 366, n. 6, c.p.c. può essere assolto anche mediante puntuale indicazione e trascrizione, nel ricorso, dei contenuti essenziali degli atti processuali rilevanti per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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