Cassazione Penale, Ordinanza n. 11402/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta. I motivi dedotti riguardavano: 1) una questione di legittimità costituzionale dell'art. 329 d.lgs. n. 14 del 2019, ritenuta dal ricorrente rilevante per escludere o incidere sulla responsabilità; 2) la pretesa insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla configurabilità del reato rispetto a condotte omissive e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo; 3) la dedotta violazione di legge in ordine al nesso causale tra le operazioni contestate e il fallimento, sostenendo che sarebbe stato necessario un fallimento "in proprio". La Corte rileva però che le doglianze riproponevano in sostanza questioni già disattese in appello e tendevano a una nuova valutazione del merito e delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, osservando che la disciplina richiamata si pone in continuità con il diritto vivente e che le sentenze di merito avevano applicato una norma incriminatrice più favorevole al reo. Ha ritenuto inoltre manifestamente infondato l'assunto per cui le operazioni dolose non potrebbero consistere in condotte omissive, richiamando la giurisprudenza consolidata che le ricomprende quando siano produttive di depauperamento ingiustificabile e pericolose per l'equilibrio economico-finanziario dell'impresa. Quanto al dolo, ha affermato che per la bancarotta impropria da operazioni dolose non occorre il dolo specifico di cagionare il fallimento, essendo sufficiente il dolo generico, cioè la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come loro conseguenza. Il terzo motivo è stato ritenuto indeterminato e volto a una inammissibile rilettura del compendio probatorio. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 329 d.lgs. n. 14 del 2019
La disposizione è letta come positivizzazione di un principio già consolidato, in continuità normativa con il diritto vivente in tema di bancarotta impropria da operazioni dolose.
art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.
La fattispecie è interpretata nel senso che le operazioni dolose devono essere eziologicamente collegate al dissesto o al suo aggravamento, senza necessità che siano dirette a provocare il fallimento come evento finale.
art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Le "operazioni" richiamate possono includere anche condotte omissive, purché intrinsecamente pericolose per la salute economico-finanziaria dell'impresa.
Massime di principio
- Nel delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose non è necessario che l'agente persegua specificamente il fallimento: è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà della condotta e la prevedibilità del dissesto come suo effetto.
- Le operazioni dolose rilevanti ai fini della bancarotta impropria sono quelle causalmente collegate al dissesto o al suo aggravamento; il fallimento è evento finale della vicenda, ma non richiede una volontà diretta dell'agente.
- Le operazioni dolose possono consistere anche in condotte omissive, quando determinino un depauperamento ingiustificato o comunque un pregiudizio intrinsecamente pericoloso per l'equilibrio economico-finanziario dell'impresa.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a una mera rilettura del fatto e delle prove o che ripropongano in modo non specifico questioni già disattese dal giudice di merito.
- Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile se manca una adeguata specificazione della rilevanza nel giudizio a quo.
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