Cassazione Penale, Sentenza n. 27037/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. (13/02/2025) e disposto la restituzione delle somme sequestrate a favore dell'indagato. Il Procuratore contestava la qualificazione dei fatti come dichiarazione infedele ex art.4 D.Lgs. 74/2000 (non punibile per mancato superamento della soglia di punibilità) ed affermava invece l'esistenza del fumus del reato di truffa aggravata (art.640 c.p.) per le modalità fraudolente della condotta. A sostegno indicava plurimi elementi qualificanti: creazione di falsi profili e sedi di CAF, procacciamento dei contribuenti, raccolta illecita di dati identificativi e credenziali, inserimento massivo di dichiarazioni, indicazione fraudolenta di coordinate bancarie e la consegna di parte del profitto alla struttura associativa; oltre a sostenere che il profitto complessivo dell'associazione superava la soglia di punibilità e che quindi doveva considerarsi il periculum in mora ai fini del sequestro finalizzato alla confisca.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal Tribunale del riesame: le condotte in esame rientrano nella disciplina speciale tributaria e, in assenza del superamento della soglia di punibilità prevista dall'art.4 D.Lgs. 74/2000, non è configurabile il reato di truffa aggravata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U., n.1235/2010, Giordano) sul principio di specialità delle fattispecie tributarie, per cui le frodi fiscali si esauriscono nella normativa speciale salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale. Gli elementi organizzativi indicati dal P.M. possono evidenziare una struttura professionale/associativa, ma non sono stati ritenuti elementi idonei a integrare gli artifici e i raggiri necessari per qualificare la condotta come truffa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate; inoltre è stata ritenuta assente la prova del pericolo di dispersione delle somme per il singolo indagato. Pertanto l'ordinanza di annullamento del sequestro è confermata e il ricorso del P.M. è infondato.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa aggravata)
Richiamata dal P.M. come possibile qualificazione delle condotte; la Corte ha escluso la configurabilità di tale reato perché le frodi fiscali devono, di regola, essere inquadrate nella normativa speciale tributaria salvo che emergano profitti ulteriori e diversi dall'evasione fiscale.
art. 4 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele)
La condotta contestata è stata ricondotta a questa fattispecie; tuttavia è stata ritenuta non punibile nel caso concreto per il mancato superamento della soglia di punibilità (100.000 € prevista dalla norma).
Citati nell'ambito del quadro normativo sulle frodi fiscali; richiamati per il principio di specialità rispetto al reato comune di truffa.
Menziomento in relazione all'esclusione della punibilità a titolo di tentativo per i delitti in materia di dichiarazione; usato per spiegare la scelta normativa di far assorbire le azioni preparatorie nella fattispecie della dichiarazione.
Citato come parte del quadro normativo che disciplina concorso di persone nella fattispecie tributaria.
art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
Richiamato dal P.G. in osservazione; la Corte nota che il P.G. ricondurrebbe l'ipotesi alla fattispecie residuale di indebita percezione di erogazioni pubbliche, ma ciò non incide sulla decisione che esclude la truffa aggravata.
Citato nel contesto interpretativo delle Sezioni Unite per affermare che la soglia di punibilità non può essere 'anticipata' dal tentativo o da atti preparatori.
Sez. U. n. 1235 del 28/10/2010 (Giordano)
In definitiva, qualsiasi condotta di frode al fisco non può che esaurirsi all'interno del quadro sanzionatorio delineato dalla apposita normativa
Pronuncia chiave richiamata dalla Corte per il principio di specialità: le fattispecie penali tributarie esauriscono la pretesa punitiva dello Stato in materia di frode fiscale e impediscono il 'recupero' di distinti reati comuni (quali la truffa) salvo che derivi un profitto ulteriore e diverso.
d.l. 25 marzo 2010, n.40 (conv. legge n.73/2010) e successive modifiche
Richiamate come interventi normativi che testimoniano la chiusura e la specialità del sistema sanzionatorio fiscale, anche in materia di operazioni 'carosello'.
Massime di principio
- Principio di specialità: le condotte di frode fiscale sono di norma disciplinate esclusivamente dalla normativa tributaria (D.Lgs. 74/2000) e non devono essere ricondotte automaticamente a reati comuni come la truffa, salvo che dalla condotta non derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale.
- Qualificazione giuridica: la mera indicazione di elementi attivi o passivi inesistenti nelle dichiarazioni fiscali integra la fattispecie tributaria (es. art.4) e non la truffa, a meno che non emergano artifici e raggiri diretti a procurare un indebito profitto diverso dall'evasione.
- Soglie di punibilità: valutare sempre l'eventuale soglia prevista dalla normativa tributaria (es. 100.000 €) perché la mancata superazione può escludere la punibilità e incidere sulla legittimità di misure cautelari reali.
- Sequestro e periculum in mora: nel caso di sequestro finalizzato alla confisca, il giudice deve valutare il pericolo di dispersione in relazione al singolo indagato e non soltanto al profitto complessivo dell'associazione, salvo prova concreta della rischio di sottrazione.
- Elementi organizzativi non equivalgono automaticamente a truffa: la presenza di una struttura organizzata, falsi profili, raccolta di dati e modalità sistematiche possono indicare un'attività illecita organizzata o associativa, ma non trasformano automaticamente la natura giuridica del fatto tributario se il profitto è riconducibile alla mera evasione fiscale.
- Approccio probatorio: per ottenere la qualificazione come reato comune (es. truffa) è necessario dimostrare specifici artifici e raggiri idonei a ingannare la controparte (privata o pubblica) producendo un ingiusto profitto diverso dall'evasione stessa; la semplice struttura o metodologia organizzata non è sufficiente.
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