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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 163/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. avverso il rigetto dell'istanza di revoca della confisca di un immobile sito ad Alba Adriatica (via Trieste n.36). L'immobile era stato confiscato in relazione alla condanna del padre, Di Nicola Gabriele, per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; la ricorrente è subentrata nella titolarità delle quote della societa G.A.A. House s.r.l. acquistandole dal padre e ha dedotto di essere estranea al reato e di aver acquistato in buona fede successivamente alla consumazione dell'illecito. In cassazione sono stati dedotti due motivi: (i) vizio di motivazione per carenza/contraddittorietà (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per non aver il giudice dell'esecuzione confutato le specifiche argomentazioni sulla estraneità e buona fede dell'acquirente e per avere applicato principi relativi al sequestro preventivo non pertinenti alla revoca di una confisca definitiva; (ii) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, sostenendo che la confisca avrebbe dovuto essere diretta sul profitto e non per equivalente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (art. 12-bis d.lgs. 74/2000) perché la censura relativa alla natura della confisca non era stata fatta valere nel giudizio di opposizione, e dunque non poteva essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Ha invece accolto il primo motivo, ravvisando un vizio di motivazione: il giudice dell'esecuzione non ha confrontato le argomentazioni concrete poste a sostegno dell'opposizione (estraneità al reato e buona fede nell'acquisto delle quote) e ha fatto richiamo a principi attinenti al sequestro preventivo non applicabili in modo automatico alla fase di revoca di una confisca definitiva. Per tale ragione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, disponendo che il giudice di rinvio riesamini senza vincoli le deduzioni formulate dall'opponente.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'opposizione agli atti di esecuzione; qui la ricorrente ha proposto opposizione avverso il rigetto della revoca della confisca.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo al vizio di motivazione (carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la Corte ha ritenuto fondata la censura ai sensi di questa disposizione rispetto al mancato esame delle argomentazioni dell'opponente.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per violazione di legge; è stato sollevato in relazione all'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 ma dichiarato inammissibile perché la questione non era stata dedotta nel giudizio di merito/opposizione.

  • art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Norma referente alla confisca nei reati tributari e al rapporto tra profitto e confisca per equivalente; la ricorrente deduceva l'erronea applicazione (confisca per equivalente invece di confisca diretta), ma la Corte ha escluso l'esame della questione per carenza di deduzione in sede di opposizione.

  • art. 23, d.l. n. 137/2020, conv. in L. n. 176/2020

    Norme procedurali richiamate relative al trattamento del procedimento in udienza camerale e alla requisitoria del Pubblico Ministero; menzionate ai fini del corretto svolgimento del rito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sul modo di sintetizzare i motivi nel ricorso; la Corte ha riportato i motivi conformemente a tale dispositivo.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state oggetto di motivi di gravame nel giudizio di merito: se si vuol contestare la qualificazione della confisca (diretta vs per equivalente) è necessario sollevarlo già nell'opposizione o nei gradi precedenti per conservarne la rilevanza in Cassazione.
  • Il giudice che decide sulla revoca di una confisca definitiva deve confrontarsi esplicitamente e motivatamente con le argomentazioni dell'opponente, in particolare se queste riguardano l'estraneità al reato e l'acquisto in buona fede di quote societarie o del bene.
  • I principi giurisprudenziali sviluppati in relazione al sequestro preventivo non sono applicabili automaticamente e senza adattamenti nella fase successiva di revoca di una confisca definitiva: il giudice deve valutare le peculiarità della fase esecutiva e della misura definitiva.
  • Quando si contesta una confisca su basi fattuali (es. buona fede dell'acquirente, tempistica dei trasferimenti, natura della cessione), è essenziale fornire e documentare elementi temporali e probatori chiari (date di illecito, cessione del ramo d'azienda, acquisto quote, data del sequestro) affinché il giudice possa compiutamente valutare la richiesta restitutoria.
  • La mancata motivazione su punti centrali dell'impugnazione integra vizio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., e può portare all'annullamento con rinvio per nuovo esame del giudice di merito.

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