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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18686/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione di merito impugnata riguardava la condanna di un imputato per due rapine aggravate e per lesioni personali aggravate. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: con il primo si censurava il vizio di motivazione della sentenza d'appello in relazione all'affermazione di responsabilità per entrambi i reati, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti; con il secondo si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la motivazione fosse viziata e che non fossero stati adeguatamente considerati elementi favorevoli all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una inammissibile rivalutazione del fatto e delle prove, estranea ai poteri del giudice di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva fornito una motivazione логica e giuridicamente corretta sulla sussistenza della rapina anche nel caso in cui la violenza sia usata per vincere la resistenza della persona offesa e si estenda al corpo del possessore. Ha inoltre reputato manifestamente infondato il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito aveva escluso la presenza di elementi positivamente valutabili e che il trattamento sanzionatorio era stato determinato secondo gli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per indicare i criteri legali di determinazione della pena, in collegamento con il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per i parametri di commisurazione della pena utilizzati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logica e giuridicamente corretta.
  • Nella rapina, la violenza può consistere anche nell'uso della forza necessario a vincere la resistenza della persona offesa, pure quando la cosa sottratta sia strettamente aderente al corpo del possessore; in tale ipotesi è la violenza, e non lo strappo in sé, a costituire il mezzo della sottrazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito escluda la presenza di elementi positivamente valutabili, con motivazione coerente con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • La censura di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata se ripropone questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni non illogiche.

Come è indicizzato

MaterieRapinaLesioniImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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