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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20923/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato già condannato dal Giudice di pace e poi con sentenza confermata dal Tribunale di Latina per invasione di terreni e minaccia. Secondo la ricostruzione di merito, l'imputato avrebbe arbitrariamente occupato un fondo altrui o comunque di comproprietà della persona offesa, introducendosi nel terreno e collocandovi un manufatto; in occasione del confronto con la persona offesa avrebbe inoltre pronunciato una frase ritenuta intimidatoria ("se non andate via fate attenzione, ho un cane lupo sciolto"). Il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) vizio di legge e di motivazione sulla responsabilità per invasione di terreni, sostenendo che mancasse prova del titolo di proprietà o possesso della persona offesa, che si trattasse al più di uno sconfinamento tra fondi confinanti, e che la condanna si fondasse solo sulle dichiarazioni della persona offesa e del cognato, ritenute inattendibili e smentite da documentazione fotografica e difensiva; 2) vizio di legge e motivazione sulla minaccia, affermando che la frase attribuita all'imputato fosse stata male interpretata e non avesse contenuto minaccioso, oltre a basarsi solo sulle dichiarazioni della vittima e del cognato; 3) vizio di legge e motivazione sulla quantificazione del danno civile, ritenuta arbitraria e immotivata, anche perché non si sarebbe considerato lo stato di abbandono del terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con motivi generici e comunque manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ha ribadito che l'attendibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità o ricorso a congetture; ha inoltre osservato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna, se vagliate in termini di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, e che nel caso concreto vi erano anche riscontri esterni nelle dichiarazioni del cognato, testimone oculare, nonché nella documentazione notarile richiamata in sentenza che attestava la comproprietà del fondo in capo alla persona offesa. Ha quindi escluso che il ricorrente avesse validamente dimostrato l'inesistenza del titolo della vittima. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il ricorrente proponesse solo una diversa lettura di merito della frase pronunciata, già valutata come intimidatoria dai giudici di merito sulla base anche del riscontro del testimone oculare e degli effetti prodotti sulle persone presenti. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto la censura generica, osservando che la liquidazione equitativa del danno aveva considerato sia l'invasione del terreno sia il danno morale derivante dalla minaccia; ha richiamato il principio secondo cui la quantificazione del danno è tendenzialmente insindacabile in cassazione quando sorretta da valutazione equitativa coerente con le peculiarità del caso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, ritenendo tardivo il deposito della memoria e delle produzioni difensive ai sensi dell'art. 611 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    I termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi prima dell'udienza

    Nel giudizio camerale di legittimità le memorie e le produzioni difensive depositate oltre i termini sono tardive e non possono essere considerate neppure ai fini della liquidazione delle spese della parte civile.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa

    Le dichiarazioni della persona offesa possono essere utilizzate anche da sole per fondare l'affermazione di responsabilità, purché il giudice verifichi con motivazione la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto.

Massime di principio

  • L'attendibilità della persona offesa è una valutazione di merito e non è sindacabile in cassazione se non quando la motivazione presenti manifeste contraddizioni, congetture non verificabili o l'applicazione di regole generali prive di plausibilità.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole prova sufficiente di colpevolezza, senza necessità di riscontri esterni, purché il giudice di merito svolga un vaglio rigoroso sulla credibilità del dichiarante e sull'intrinseca attendibilità del racconto; ove esistano ulteriori riscontri, il quadro probatorio ne risulta rafforzato.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura del fatto a quella dei giudici di merito, né rivalutare il significato di frasi ritenute minacciose quando la motivazione dia conto del loro contenuto intimidatorio e degli effetti prodotti.
  • La contestazione della quantificazione del danno civile è di regola inammissibile in cassazione quando la liquidazione sia stata effettuata in via equitativa e il giudice abbia considerato le sofferenze della persona offesa, la gravità dell'illecito e le peculiarità del caso concreto.
  • Nel giudizio camerale di cassazione, il deposito tardivo di memorie e produzioni difensive comporta la loro irrilevanza anche ai fini della richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroViolenza privataMinacceDanneggiamento
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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