Cassazione Civile, Ordinanza n. 17658/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La lite nasce da una procedura espropriativa presso terzi promossa per il recupero di un credito di importo modesto. La debitrice esecutata propose opposizione all'esecuzione eccependo in compensazione un proprio controcredito; nel successivo giudizio di merito, la creditrice opposta domandò anche l'accertamento di un proprio credito di importo superiore alla soglia di competenza del giudice di pace. Il Tribunale di Roma, decidendo sull'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla debitrice, declinò la competenza in favore del giudice di pace, ritenendo: non computabile il credito del terzo interventore perché intervenuto tardivamente; irrilevante l'eccezione di compensazione ai fini del valore; non riconvenzionale, e quindi non utile ad accrescere il valore della causa, la domanda proposta dalla creditrice nel merito. Con regolamento di competenza la creditrice ricorrente ha dedotto quattro censure: (1) violazione degli artt. 10 e 17 c.p.c. per mancato cumulo del credito del terzo interventore ai fini del valore; (2) e (4) illegittimità della qualificazione della propria domanda come non riconvenzionale, sostenendo che si trattasse di domanda di accertamento di un controcredito idonea a spostare la competenza per valore al Tribunale; (3) tardività/inammissibilità della pronuncia sull'eccezione di incompetenza per valore, perché resa oltre la prima udienza ex art. 183 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi secondo e quarto e ha rigettato il primo e il terzo. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui aveva declinato la competenza per valore in favore del Giudice di pace, affermando invece la competenza del Tribunale di Roma sulla complessiva controversia, tenuto conto della domanda della creditrice avente ad oggetto l'accertamento di un controcredito superiore alla soglia di euro 5.100. La Corte ha confermato che il credito del terzo interventore, intervenuto successivamente all'opposizione, non rileva ai fini del valore, e che il giudice non perde il potere di rilevare l'incompetenza solo perché la decisione intervenga dopo la prima udienza, purché la questione sia trattata quando il contraddittorio sia integro. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese del regolamento, valorizzando la novità della questione e la sopravvenienza di precedente nomofilattico chiarificatore. È stata anche respinta l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite, ritenendo che il contrasto tra precedenti debba essere sincronico e non diacronico.
Norme richiamate
Richiamato per la competenza per valore del Giudice di pace e del Tribunale nelle controversie civili.
La competenza per valore va determinata considerando il cumulo delle domande proposte nello stesso processo contro il medesimo soggetto.
Nell'esecuzione forzata rileva come criterio di competenza per valore, ma va coordinato con la regola del cumulo delle domande ex art. 10 c.p.c.
Richiamato in relazione alla decisione sulla competenza e alla domanda di accertamento del controcredito.
La questione di incompetenza per valore va rilevata/decisa secondo i limiti temporali del processo, ma non è imposto che la decisione avvenga necessariamente in prima udienza se il contraddittorio viene prima integrato.
Anche l'eventuale nullità della domanda non sottrae al giudice adito il potere di esaminarla e di rilevarne i vizi per consentirne la sanatoria.
Richiamato come momento processuale evocato dalla ricorrente per sostenere la tardività della pronuncia sulla competenza.
La rimessione alle Sezioni Unite presuppone un contrasto sincronico tra sezioni semplici; non è necessaria per un mero mutamento evolutivo dell'orientamento.
Norma sul rito camerale e sul termine per il deposito dell'ordinanza in sede di regolamento di competenza.
Le spese possono essere compensate per soccombenza reciproca, novità della questione o altre gravi ed eccezionali ragioni; nel caso, la sopravvenienza del precedente chiarificatore è stata ritenuta sufficiente.
Massime di principio
- Nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta contro una singola azione esecutiva, il litisconsorzio necessario non si estende ai creditori estranei alle doglianze dell'opponente; i creditori successivamente intervenuti non incidono sulla determinazione del valore della causa.
- Ai fini della competenza per valore, la domanda proposta dall'opponente-creditore di accertamento di un proprio controcredito verso l'esecutato, se formulata come domanda autonoma riconvenzionale, si cumula con il credito azionato in executivis e può spostare la competenza al giudice superiore.
- Il criterio di cui all'art. 17 c.p.c. in materia esecutiva deve essere coordinato con il principio generale del cumulo delle domande ex art. 10 c.p.c., quando nel medesimo processo siano proposte più domande contro lo stesso soggetto.
- La tardività della decisione sulla competenza non discende automaticamente dal fatto che la pronuncia intervenga oltre la prima udienza, se il giudice ha prima provveduto all'integrazione del contraddittorio e ha rilevato la questione quando il contraddittorio era completo.
- Ai fini della rimessione alle Sezioni Unite, il contrasto tra precedenti delle sezioni semplici deve essere attuale e sincronico; non è sufficiente un'evoluzione diacronica della giurisprudenza per imporre la rimessione.
- Le spese processuali possono essere compensate anche per la novità della questione e per la sopravvenienza nel corso del giudizio di un precedente di legittimità chiarificatore, costituendo ciò grave ed eccezionale ragione.
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