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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22718/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Le due imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che aveva solo parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, rideterminando il trattamento sanzionatorio ma confermando la responsabilità per furto aggravato in concorso. Con il primo motivo entrambe hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente valutato il compendio probatorio. Con il secondo motivo una delle ricorrenti ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata assolta. Con il terzo motivo hanno contestato il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., sostenendo che il danno dovesse ritenersi di speciale tenuità in considerazione del valore della refurtiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili perché miravano, in sostanza, a ottenere una diversa lettura delle prove e una rivalutazione del merito, attività preclusa al giudice di legittimità, salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la refurtiva comprendeva la borsa della persona offesa, il suo contenuto e una somma di 200 euro, con ulteriori conseguenze pregiudizievoli per la vittima, sicché non era configurabile il danno di speciale tenuità. In dispositivo ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile quando la refurtiva ha consistenza non esigua e l'azione produce ulteriori effetti pregiudizievoli per la persona offesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura alternativa del materiale probatorio per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove.
  • Le censure di motivazione sono deducibili in cassazione solo nei limiti della mancanza, della manifesta illogicità o della contraddittorietà della motivazione su punti decisivi; sono invece inammissibili le doglianze che contestano la persuasività o l'opportunità della valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede una lesione patrimoniale effettivamente modesta, valutata anche tenendo conto delle conseguenze ulteriori subite dalla persona offesa; non ricorre quando la cosa sottratta ha valore apprezzabile e l'evento comporta ulteriori pregiudizi concreti per la vittima.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniProve
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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