Cassazione Penale, Ordinanza n. 05601/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano resa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. in relazione alla manifestazione di volontà sulle condizioni di applicazione della pena. Dal testo emerge che vi era stata una precedente richiesta di applicazione della pena non condivisa dal pubblico ministero; successivamente, in udienza, l'imputato era presente e avrebbe concordato la pena poi applicata dal giudice. Il ricorso contestava, in sostanza, la validità della volontà espressa e l'assenza di procura speciale nella seconda istanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché, nei limiti dei motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, la doglianza sulla violazione di legge non era fondata: dal verbale di udienza risultava che l'imputato era presente e aveva concordato la pena applicata. È stato ritenuto irrilevante che nella seconda istanza mancasse una procura speciale, poiché la volontà era stata espressa personalmente dall'imputato in udienza. Ne è seguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, sulla base di un accordo processuale tra imputato e pubblico ministero.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili soltanto i motivi tassativamente indicati dalla norma; al di fuori di tali casi il ricorso è inammissibile, e la censura sulla volontà dell'imputato è scrutinabile solo nei limiti consentiti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza eccedente tali limiti è inammissibile.
- Quando la volontà dell'imputato risulti espressa personalmente in udienza e sia attestata a verbale, la mancanza di procura speciale in una successiva istanza non incide sulla validità dell'accordo sulla pena.
- Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento, la verifica sulla manifestazione di volontà dell'imputato può fondarsi sul verbale di udienza e, se da esso risulta la concorde adesione alla pena, la censura è manifestamente infondata.
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