Cassazione Penale, Ordinanza n. 31838/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non è stata effettuata alcuna riforma della sentenza di patteggiamento, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Aosta che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione per mancata verifica di eventuali cause di proscioglimento; 2) vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa; 3) conseguente erronea qualificazione giuridica del fatto. La decisione precisa che il ricorso è stato formulato in modo generico e apodittico: quanto alle cause di proscioglimento, non è stata prospettata l'evidenza immediata di una causa di non punibilità desumibile dal testo della sentenza; quanto alla qualificazione giuridica, non è stato indicato alcun errore manifesto, essendo l'aggravante già chiaramente descritta nel capo d'imputazione tramite l'età molto avanzata delle vittime. La Corte richiama inoltre il fatto che, nel patteggiamento, l'accordo tra le parti comprendeva anche il trattamento sanzionatorio e il bilanciamento delle circostanze, senza riserve sulle aggravanti contestate.
Norme richiamate
Richiamato come base del provvedimento impugnato: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Le cause di proscioglimento sono deducibili in cassazione nel patteggiamento solo quando la loro evidenza risulti dal testo della sentenza impugnata; non basta una censura generica sulla mancata verifica.
La ricorribilità per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è limitata alle ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamo finale relativo all'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un riesame generale del merito: è ammissibile solo nei limiti rigorosi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La deduzione della mancata verifica di cause di proscioglimento è ammissibile solo se la causa di non punibilità emerga in modo evidente e immediato dal testo della sentenza; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- L'errore sulla qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo se si tratta di errore manifesto, cioè palesemente eccentrico e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione.
- Una censura generica e non autosufficiente sulla qualificazione giuridica o sull'aggravante contestata non supera il filtro di ammissibilità, soprattutto quando l'aggravante è già chiaramente descritta nell'imputazione.
- L'accordo di patteggiamento, una volta perfezionato e ratificato dal giudice, vincola le parti anche quanto alla valutazione complessiva del fatto e del trattamento sanzionatorio, sicché non è consentito in cassazione rimetterne in discussione l'impostazione in assenza dei rigorosi presupposti di legge.
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