Cassazione Penale, Sentenza n. 00460/2026 del 07/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza con cui il Giudice di Pace, dopo aver riqualificato il fatto in lesioni colpose aggravate dall'art. 590-bis c.p., ha dichiarato la propria incompetenza per materia ritenendo che il reato rientrasse nella competenza del Tribunale per essere stato commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, sostenendo che le lesioni di cui era accusato avevano determinato una malattia della durata di 25 giorni e quindi rientravano nella fattispecie dell'art. 590 c.p. (lesioni colpose non gravi), di competenza del Giudice di Pace, anche se causate con violazione delle norme sulla circolazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha precisato che l'art. 590-bis c.p. riguarda le lesioni colpose gravi o gravissime causate con violazione delle norme sulla circolazione e pertanto la riqualificazione e la dichiarazione di incompetenza del Giudice di Pace erano illegittime quando le lesioni non raggiungono il requisito di gravità. Poiché nel caso concreto la malattia riportata dalla persona offesa durava 25 giorni e non risultavano configurarsi le ipotesi di lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 c.p., il reato doveva rimanere nella competenza del Giudice di Pace. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Giudice di Pace di Empoli per il prosieguo.
Norme richiamate
Riferito alle lesioni personali colpose non gravi: quando la malattia derivante dalle lesioni è di durata inferiore a quaranta giorni e non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 583 c.p., la competenza resta del Giudice di Pace, anche se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione.
Punisce le lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale; per l'applicazione occorre che le lesioni raggiungano il grado di gravità previsto (grave o gravissima). Solo in tali casi la competenza spetta al Tribunale.
Fornisce i parametri (es. durata della malattia e altre condizioni) che qualificano le lesioni come gravi o gravissime; la Corte ha richiamato tale norma per escludere la sussistenza della gravità nel caso concreto.
art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274
Stabilisce l'elenco dei reati di competenza del Giudice di Pace, includendo l'art. 590 c.p. nei limiti indicati (es. procedibilità a querela e esclusioni in casi di colpa professionale o infortuni sul lavoro con determinate durate della malattia). La Corte ha interpretato il criterio di competenza alla luce della concreta gravità delle lesioni e della durata della malattia.
Massime di principio
- La competenza per le lesioni colpose commesse in violazione delle norme della circolazione dipende dalla gravità delle lesioni: solo se si tratta di lesioni gravi o gravissime (secondo i parametri di art. 583 c.p.) si applica l'art. 590-bis e compete il Tribunale.
- Se la malattia derivante dalle lesioni ha durata inferiore ai parametri che qualificano la gravità (nel caso concreto 25 giorni, inferiore alla soglia richiamata dalla Corte), la fattispecie resta quella di cui all'art. 590 c.p. e la competenza è del Giudice di Pace, anche se l'evento è avvenuto violando norme sulla circolazione.
- La semplice violazione delle norme del codice della strada non è di per sé sufficiente a trasferire la competenza al Tribunale: è necessario accertare la sussistenza della gravità delle lesioni.
- Il giudice che valuta la propria incompetenza per materia deve motivare sulla presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la riqualificazione in una fattispecie di competenza diversa; un mero richiamo alla violazione del codice della strada è insufficiente.
- In casi simili occorre sempre verificare la durata della malattia e le fattispecie previste da art. 583 c.p. prima di disporre la trasmissione al Tribunale.
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