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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07281/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva rigettato la sua opposizione contro un decreto di espulsione prefettizio. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 19, commi 1 e 1.1, TUI, sostenendo di vivere in Italia da lungo tempo, di avervi svolto varie attività lavorative, di aver scontato una condanna e di rischiare, se rimpatriato, un pregiudizio per la famiglia rimasta in India e per presunte persecuzioni religiose, oltre al disagio derivante dall'aver ormai assunto costumi occidentali. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 30/2007, assumendo che il decreto di espulsione sarebbe stato in realtà fondato su esigenze di sicurezza pubblica e che il giudice di merito avrebbe errato nell'escludere tale base normativa, anche perché il provvedimento richiamava il diniego del permesso di soggiorno ex art. 13, comma 2, lett. b), TUI.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché generico, attinente al merito e privo dell'indicazione di fatti decisivi asseritamente non esaminati; ha osservato che la lunga permanenza in Europa e le allegazioni sull'attività lavorativa non erano state specificamente e tempestivamente dedotte e provate in sede di merito, e che il lavoro svolto durante la detenzione non era di per sé decisivo per dimostrare l'inserimento sociale. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il decreto di espulsione era stato adottato nella specifica ipotesi del diniego del permesso di soggiorno, non impugnato, e l'art. 20 del d.lgs. n. 30/2007, relativo alle limitazioni al diritto di ingresso e soggiorno, era inconferente rispetto alla fattispecie; inoltre la censura era aspecifica quanto alla pretesa corrispondenza tra il titolo espulsivo e ragioni di pericolosità/sicurezza pubblica. Non sono state liquidate spese per assenza di difese dell'intimato; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 1 e 1.1, TUI

    La censura basata su tali norme è inammissibile se formulata in modo generico e senza specificare fatti decisivi non esaminati dal giudice di merito; la mera allegazione di lunga permanenza, attività lavorativa o timori personali non basta se non è adeguatamente dedotta e provata nel giudizio di merito.

  • art. 20 d.lgs. n. 30/2007

    La disposizione sulle limitazioni al diritto di ingresso e soggiorno non si applica quando l'espulsione sia adottata per lo specifico diniego del permesso di soggiorno richiamato nel decreto espulsivo.

  • art. 13, comma 2, lett. b), TUI

    Il richiamo al diniego del permesso di soggiorno costituisce il presupposto specifico del decreto di espulsione nella fattispecie esaminata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • Cass. S.U. n. 23535/2019

    Richiamata per il principio sul raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le doglianze devono essere specifiche, autosufficienti e riferite a fatti decisivi omessi dal giudice di merito; censure generiche o meramente rivalutative del merito sono inammissibili.
  • La deduzione dell'inserimento sociale sul territorio nazionale richiede allegazione e prova tempestive in sede di merito; la sola permanenza prolungata o lo svolgimento di attività lavorativa, specie se non documentati, non sono di per sé sufficienti.
  • Quando il decreto di espulsione sia fondato sul diniego del permesso di soggiorno, è inconferente invocare disposizioni dettate per ipotesi diverse, come quelle sulle limitazioni al diritto di ingresso e soggiorno per ragioni di ordine pubblico o sicurezza.
  • La censura che contesti la base espulsiva deve confrontarsi con il contenuto effettivo del provvedimento e con il titolo amministrativo presupposto, non potendo limitarsi a una diversa qualificazione astratta della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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