Cassazione Penale, Sentenza n. 42067/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) nullità dell'udienza camerale del 9/6/2022 per violazione del termine di "tre giorni liberi" tra la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e la celebrazione (la notifica era stata data in udienza il 7/6/2022, frazione di un solo giorno libero); 2) vizi di motivazione e carenza di prova rispetto ai reati contestati (usura ed estorsione), con rilievi specifici sulla determinazione del tasso (mensile vs annuale), sull'affidabilità della persona offesa Mondella, sull'incompatibilità tra ipoteche pregresse e garanzia per un prestito chirografario, sull'omessa valutazione di documenti e atti civili/penali prodotti; 3) mancata valutazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p.; 4) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari e mancata considerazione delle condizioni di salute dell'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato unicamente per il profilo procedurale: ha dichiarato la nullità dell'udienza del 9/6/2022 per violazione del termine dei tre giorni liberi previsto dall'art. 309, comma 8, c.p.p.; ha ritenuto tempestiva l'eccezione sollevata in udienza 9/6/2022 (la nullità si è concretizzata in quella data e non poteva essere eccepita il 7/6/2022); la nullità si è trasmessa all'ordinanza impugnata che è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo riesame, disponendo la rinnovazione dell'avviso della data fissata per la nuova udienza nel rispetto delle forme e dei termini (richiamando l'art. 324, comma 6, c.p.p.). Per tale motivo la Corte non ha esaminato gli altri motivi di ricorso sul merito.
Norme richiamate
Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore
Il termine dei tre giorni va computato in giorni liberi (escludendo il giorno di ricezione dell'avviso e quello dell'udienza). La violazione di tale termine determina la nullità dell'udienza camerale e, se tempestivamente eccepita, la rinnovazione del procedimento di riesame.
Richiamato come disciplina formale della camera di consiglio; la Corte sottolinea che il termine speciale previsto dall'art. 309 è più restrittivo e va rispettato per garantire il diritto di difesa.
La Corte dispone la rinnovazione dell'avviso e il riesame dell'istanza da parte del Tribunale nel rispetto delle forme e dei termini previsti da tale norma per la fissazione della nuova udienza.
giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018; Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Munerato)
Giurisprudenza che precisa che l'inosservanza del termine dei tre giorni liberi comporta nullità di ordine generale e che l'esigenza di celerità non può prevalere sulla tutela della concreta possibilità di esercizio del diritto di difesa.
Massime di principio
- Il termine di "tre giorni" previsto dall'art. 309 c.p.p. per la comunicazione/notifica dell'avviso di udienza nel procedimento di riesame va calcolato in giorni liberi: non contare il giorno di ricezione dell'avviso né il giorno dell'udienza.
- La celebrazione dell'udienza in violazione di tale termine determina nullità dell'udienza e trasmette la nullità all'ordinanza adottata; la nullità va eccepita tempestivamente, cioè nell'udienza in cui la violazione si è concretizzata.
- Se la Corte annulla per vizi formali di notifica/avviso, di regola non entra nel merito delle questioni sostanziali già dedotte dalle parti: tali profili andranno nuovamente valutati dal giudice di rinvio.
- Per la difesa: verificare sempre le date di notifica/comunicazione dell'avviso e conservare la relativa documentazione; se il termine dei tre giorni non è rispettato, sollevare l'eccezione nell'immediata udienza in cui la violazione è evidente.
- Per il giudice/inquirente: la necessità di rapidità procedimentale non giustifica la compressione dei termini che tutelano il diritto di difesa; il rispetto formale dei termini di notifica è condizione di validità del procedimento di riesame.
- Sui profili di merito (es. usura, estorsione, aggravante 416-bis): la Corte, quando annulla per vizi procedurali, non pregiudica le valutazioni probatorie future; il difensore dovrà riproporre e documentare con precisione le contestazioni sulle formule di calcolo degli interessi, sulle garanzie immobiliari e sull'attendibilità delle fonti di prova.
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