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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42067/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava: 1) nullità dell'udienza camerale del 9/6/2022 per violazione del termine di "tre giorni liberi" tra la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e la celebrazione (la notifica era stata data in udienza il 7/6/2022, frazione di un solo giorno libero); 2) vizi di motivazione e carenza di prova rispetto ai reati contestati (usura ed estorsione), con rilievi specifici sulla determinazione del tasso (mensile vs annuale), sull'affidabilità della persona offesa Mondella, sull'incompatibilità tra ipoteche pregresse e garanzia per un prestito chirografario, sull'omessa valutazione di documenti e atti civili/penali prodotti; 3) mancata valutazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p.; 4) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari e mancata considerazione delle condizioni di salute dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato unicamente per il profilo procedurale: ha dichiarato la nullità dell'udienza del 9/6/2022 per violazione del termine dei tre giorni liberi previsto dall'art. 309, comma 8, c.p.p.; ha ritenuto tempestiva l'eccezione sollevata in udienza 9/6/2022 (la nullità si è concretizzata in quella data e non poteva essere eccepita il 7/6/2022); la nullità si è trasmessa all'ordinanza impugnata che è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo riesame, disponendo la rinnovazione dell'avviso della data fissata per la nuova udienza nel rispetto delle forme e dei termini (richiamando l'art. 324, comma 6, c.p.p.). Per tale motivo la Corte non ha esaminato gli altri motivi di ricorso sul merito.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 8, c.p.p.

    Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore

    Il termine dei tre giorni va computato in giorni liberi (escludendo il giorno di ricezione dell'avviso e quello dell'udienza). La violazione di tale termine determina la nullità dell'udienza camerale e, se tempestivamente eccepita, la rinnovazione del procedimento di riesame.

  • art. 127, c.p.p.

    Richiamato come disciplina formale della camera di consiglio; la Corte sottolinea che il termine speciale previsto dall'art. 309 è più restrittivo e va rispettato per garantire il diritto di difesa.

  • art. 324, comma 6, c.p.p.

    La Corte dispone la rinnovazione dell'avviso e il riesame dell'istanza da parte del Tribunale nel rispetto delle forme e dei termini previsti da tale norma per la fissazione della nuova udienza.

  • giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018; Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Munerato)

    Giurisprudenza che precisa che l'inosservanza del termine dei tre giorni liberi comporta nullità di ordine generale e che l'esigenza di celerità non può prevalere sulla tutela della concreta possibilità di esercizio del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Il termine di "tre giorni" previsto dall'art. 309 c.p.p. per la comunicazione/notifica dell'avviso di udienza nel procedimento di riesame va calcolato in giorni liberi: non contare il giorno di ricezione dell'avviso né il giorno dell'udienza.
  • La celebrazione dell'udienza in violazione di tale termine determina nullità dell'udienza e trasmette la nullità all'ordinanza adottata; la nullità va eccepita tempestivamente, cioè nell'udienza in cui la violazione si è concretizzata.
  • Se la Corte annulla per vizi formali di notifica/avviso, di regola non entra nel merito delle questioni sostanziali già dedotte dalle parti: tali profili andranno nuovamente valutati dal giudice di rinvio.
  • Per la difesa: verificare sempre le date di notifica/comunicazione dell'avviso e conservare la relativa documentazione; se il termine dei tre giorni non è rispettato, sollevare l'eccezione nell'immediata udienza in cui la violazione è evidente.
  • Per il giudice/inquirente: la necessità di rapidità procedimentale non giustifica la compressione dei termini che tutelano il diritto di difesa; il rispetto formale dei termini di notifica è condizione di validità del procedimento di riesame.
  • Sui profili di merito (es. usura, estorsione, aggravante 416-bis): la Corte, quando annulla per vizi procedurali, non pregiudica le valutazioni probatorie future; il difensore dovrà riproporre e documentare con precisione le contestazioni sulle formule di calcolo degli interessi, sulle garanzie immobiliari e sull'attendibilità delle fonti di prova.

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