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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39002/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari che, su appello del pubblico ministero, ha riformato la sentenza di primo grado qualificando il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 anziché ai sensi dell'art. 73, comma 5 (lieve entit�). Il motivo principale del ricorso in Cassazione è che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la natura di lieve entit� della condotta, nonostante la presenza di indicatori favorevoli (assenza di strumenti per il confezionamento delle dosi, assenza di denaro, richiamo alla giurisprudenza che invita a una valutazione complessiva e a non dare rilievo esclusivo al numero di dosi). Il ricorrente ha altresì dedotto che vi sarebbe stata una reformatio in peius senza adeguata motivazione rafforzata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la riforma operata dalla Corte d'appello che ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1, in ragione degli esiti investigativi non contestati: recupero di un involucro contenente 48,50 grammi di cocaina con grado di purezza dell'80,71% e ricavabilit� di circa 260 dosi; comportamento dell'imputato che ha lanciato la cocaina dalla finestra e consegnato un 'tocco' di hashish. La Cassazione ha confermato il principio che l'applicazione della fattispecie di lieve entit� richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici e che elementi come quantitativo, qualit� (grado di purezza) e condotta dell'imputato possono prevalere sul mancato rinvenimento di strumenti per il confezionamento o di denaro. Ha inoltre escluso l'applicabilit� del richiamo alla reformatio in peius, ritenendo che la diversa qualificazione sia una diversa soluzione di diritto fondata sugli stessi elementi di fatto e non imponga una motivazione "rafforzata". Il ricorrente � stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Fattispecie maggiore (traffico/detenzione ai fini di spaccio). Nel caso valutata in base a quantitativo e qualit� della sostanza e alla condotta dell'imputato, ritenuta compatibile con la qualificazione come reato pi� grave.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'ipotesi di lieve entit�; la sua applicazione richiede una valutazione complessiva e comparata di tutti gli indici sintomatici (quantit��, modalit� detentive, strumenti, denaro, modalit� di cessione, guadagni e portata dell'attivit�) e non pu� fondarsi su un singolo elemento isolato.

  • Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Principio secondo cui l'accertamento della lieve entit� implica una valutazione complessiva degli elementi concreti; possibile che un singolo indice assuma valore assorbente se la sua portata non � compensabile da elementi opposti.

  • Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016 (Zuccaro)

    Richiama i criteri per identificare il cosiddetto "piccolo spaccio": minore portata dell'attivit�, ristretta circolazione di merci e denaro, guadagni limitati, quantitativi ridotti anche se destinati alla vendita.

  • Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019 (Nuzzi)

    Chiarisce limiti e applicazione dell'istituto della reformatio in peius e i casi in cui la diversa qualificazione giuridica, fondata sulla stessa valutazione probatoria, non richiede una motivazione "rafforzata".

  • Sentenza n. 45061 del 25/11/2022 (richiamata dal ricorrente)

    Evidenzia l'esigenza di una lettura complessiva della condotta e mette in guardia contro un riferimento fuorviante al mero numero di dosi ricavabili; invocata dal ricorrente come supporto a favore della lieve entit�.

Massime di principio

  • L'applicazione della causa di non punibilit� per lieve entit� (art. 73, comma 5) richiede una valutazione globale di tutti gli indici: quantit� della sostanza, qualit�/purezza, modalit� di detenzione, strumenti per il confezionamento, presenza di denaro, modalit� di reazione all'intervento degli organi di polizia e profilo economico dell'attivit�.
  • Il quantitativo da solo non determina automaticamente la fattispecie maggiore o minore: tuttavia quantitativi elevati e/o elevata purezza possono, da soli o con altri elementi (es. condotta evasiva/disfarsi della droga), prevalere e giustificare la sussunzione nell'art. 73, comma 1.
  • L'assenza di strumenti per il confezionamento o di denaro non � necessariamente determinante in favore della lieve entit� se sussistono altri elementi indicativi di finalit� di spaccio (es. elevata purezza, numero di dosi ricavabili, comportamento dell'imputato).
  • La reformatio in peius non impedisce automaticamente al giudice di grado superiore di qualificare diversamente il fatto se la diversa soluzione � fondata sugli stessi elementi di fatto; non sempre � richiesta una motivazione "rafforzata".
  • Nelle difese, per sostenere la lieve entit�, � opportuno prospettare e documentare un quadro fattuale complessivamente compatibile con il "piccolo spaccio": quantitativi limitati in rapporto alla purezza, assenza di elementi indizianti attivit� commerciale, circostanze che dimostrino uso personale o disponibilit� minima.

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