Sentenza n. 15393/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ricostituzione della carriera e di corresponsione delle retribuzioni e risarcimento dei danni conseguenti al decreto rettorale di decadenza dal servizio, poi annullato dal Consiglio di Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (ricercatore universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, nominato ricercatore universitario dal 1° settembre 1999 e collocato in aspettativa senza assegni dal 16 novembre 1999 al 16 ottobre 2006, aveva ottenuto dal Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 30 maggio 2022, l’annullamento dei provvedimenti del 2007 che ne avevano disposto la decadenza retroattiva dal servizio. Ha quindi chiesto la ricostituzione della carriera sotto i profili giuridico, economico, previdenziale e contributivo dal 1° settembre 1999 all’8 luglio 2022, con corresponsione degli emolumenti non percepiti, nonché il risarcimento dei danni da perdita di chance di progressione accademica, danno curriculare e danno morale. L’Università si è costituita senza svolgere difese specifiche.
La decisione
Il ricorso è accolto parzialmente. È riconosciuto il diritto alla ricostituzione della carriera dal 1° settembre 1999 all’8 luglio 2022, escludendo i periodi di aspettativa senza assegni e detraendo l’aliunde perceptum. La ricostruzione deve aggiornare la posizione giuridica, economica, previdenziale e contributiva come se il ricercatore non fosse stato dichiarato decaduto. Sulle somme dovute sono riconosciuti, dalla decisione favorevole del Consiglio di Stato, rivalutazione monetaria secondo l’indice medio ISTAT e interessi compensativi equitativamente determinati al tasso legale sulla somma periodicamente rivalutata; dalla pubblicazione della presente sentenza spettano inoltre gli interessi legali fino al soddisfo. La domanda di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo è respinta: il ricorrente non ha allegato né provato la colpa dell’Amministrazione, elemento necessario della responsabilità extracontrattuale; la colpa non è comunque autoevidente, anche in considerazione del precedente rigetto del ricorso in primo grado, dell’andamento anomalo del rapporto e dell’incertezza degli orientamenti sulla necessità del preavviso. È escluso anche il nesso causale per i danni ulteriori lamentati: non risultano domande o partecipazioni a procedure comparative o all’ASN, né elementi che dimostrino una concreta volontà di concorrere o una probabilità di successo nella progressione a professore associato o ordinario, che non è automatica. Sono respinte le pretese per danno curriculare e perdita di chance, non provate in modo specifico; la liquidazione equitativa non supplisce all’onere probatorio se la prova non era oggettivamente impossibile o estremamente difficile. È respinta la domanda di danno morale, non ricorrendo la dedotta violazione di diritti fondamentali o un fatto-reato e mancando allegazione e prova del danno-conseguenza. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
la responsabilità dell’Amministrazione per esercizio illegittimo di attività autoritativa, quale era l’emanazione del provvedimento di decadenza poi annullato, ha natura extracontrattuale.
La responsabilità per l’esercizio illegittimo di potere autoritativo è extracontrattuale e richiede i relativi presupposti, inclusi colpa e nesso causale; la sola illegittimità del provvedimento non fonda automaticamente il risarcimento.
Massime di principio
- L’annullamento della decadenza dal servizio comporta il ripristino della posizione giuridica del dipendente per gli effetti ordinari e necessari del rapporto, inclusa la ricostruzione giuridica, economica, previdenziale e contributiva per il periodo di estromissione, con esclusione dei periodi di aspettativa senza assegni e detrazione dell’aliunde perceptum.
- La ricostruzione della carriera conseguente all’annullamento di una decadenza non comporta il riconoscimento automatico delle progressioni verso qualifiche superiori che presuppongono procedure selettive e valutazioni comparative.
- Per ottenere il risarcimento del danno da esercizio illegittimo di attività autoritativa occorre allegare e provare gli elementi della responsabilità extracontrattuale, compresa la colpa dell’amministrazione e il nesso causale; l’illegittimità dell’atto non rende di per sé la colpa autoevidente.
- La perdita di chance di progressione professionale richiede elementi specifici che dimostrino la concreta volontà di partecipare alle selezioni e una ragionevole probabilità di esito favorevole; la liquidazione equitativa non sostituisce la prova quando questa non sia oggettivamente impossibile o estremamente difficile.
- Il danno morale è risarcibile nei limiti indicati dalla decisione in presenza di violazione di diritti fondamentali della persona o di fatto costituente reato e, in ogni caso, deve essere specificamente allegato e provato come danno-conseguenza.
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