Cassazione Civile, Ordinanza n. 23482/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di euro 500,00 a titolo di borsa formativa per il mese di giugno 2009, prevista da una convenzione relativa al progetto "I.So.La" per work experience destinata a soggetti con difficoltà di inserimento o permanenza nel mercato del lavoro. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato l'ente regionale al pagamento. In appello, il tribunale ha riformato la decisione ritenendo prescritto il diritto azionato. In cassazione il soccombente ha dedotto un unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 327 e 339 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., perché il tribunale non aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello regionale per tardività, pur essendo stata l'eccezione tempestivamente sollevata: la sentenza di primo grado era stata notificata il 24/05/2018 e l'appello era stato proposto il 24/07/2018, oltre il termine breve di trenta giorni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo manifestamente fondato. Ha rilevato dagli atti che l'appello dell'ente era stato proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado e che l'eccezione di tardività era stata specificamente proposta dalla parte appellata. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza di appello, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito. Ha inoltre condannato la regione al pagamento delle spese del giudizio d'appello e del giudizio di legittimità in favore del ricorrente.
Norme richiamate
sentenza pronunciata secondo equità
viene richiamato solo per indicare che la sentenza di primo grado era stata resa secondo equità, circostanza che rendeva possibile il gravame per violazione di norme sul procedimento
stabilisce il termine breve per l'impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza
disciplina la decorrenza e la decadenza dal potere di impugnare per mancato rispetto del termine breve
richiamato insieme agli artt. 325 e 326 per fondare l'eccezione di tardività dell'appello
richiamato nel motivo per censurare la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello tardivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
serve come parametro del vizio denunciato, cioè violazione o falsa applicazione di norme processuali
norma richiamata per la proposta del relatore in camera di consiglio
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito
Massime di principio
- L'appello proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado è inammissibile e il giudice dell'impugnazione deve rilevarne la tardività quando la relativa eccezione sia stata specificamente proposta dalla parte appellata.
- Quando il gravame è tardivo e il vizio impedisce la prosecuzione del processo, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione va compiuta sulla base delle risultanze degli atti processuali, con conseguente caducazione della decisione resa sull'appello tardivo.
Come è indicizzato
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