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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34923/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda tre ricorsi avverso una sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva affermato la responsabilità per invasione di edifici ex art. 633 c.p. Nei confronti di uno dei ricorrenti si deduceva, con l'unico motivo, che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 633 c.p. con conseguente improcedibilità per difetto di querela, assumendo che non fosse stata accertata la proprietà degli enti indicati sull'immobile asseritamente invaso. Gli altri due ricorrenti censuravano l'affermazione di responsabilità ex art. 633 c.p. fondata sulla sola intestazione della fornitura elettrica e lamentavano altresì il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che tutti i motivi ripropongono doglianze già esaminate e respinte in appello e mirano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Norma richiamata quale fattispecie di invasione di terreni o edifici; i ricorrenti la invocavano anche in rapporto alla pretesa necessità di querela e alla riqualificazione del fatto, ma la Corte ha ritenuto le censure non scrutinabili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità invocata dai ricorrenti, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché già disattesa in appello e formulata in modo non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.

  • Cassa delle ammende

    È stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 per ciascun ricorrente in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure già dedotte e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove e delle emergenze fattuali.
  • La deduzione della mancata declaratoria di improcedibilità o del difetto di querela, quando presuppone una diversa lettura del compendio probatorio o della qualificazione del fatto, non può essere accolta se non si confronta con l'iter argomentativo del giudice di merito.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve misurarsi con le ragioni per cui la causa di non punibilità sia stata esclusa nei gradi di merito; in difetto, la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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