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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01112/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile del reato di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000, per fatti commessi a Napoli il 30 settembre 2013. Secondo la ricostruzione di merito, l'imputato aveva adibito senza le necessarie autorizzazioni un locale a sala giochi e, quale gestore dell'attività, aveva realizzato un guadagno complessivo di 996.000 euro mai indicato nella dichiarazione dei redditi, con evasione IRPEF pari a 72.508 euro, dopo aver scomputato dall'incasso la quota restituita ai giocatori e ad altri soggetti della filiera. Con il ricorso per cassazione si censurava la conferma della colpevolezza, deducendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio; il motivo era però formulato in termini non specifici e tendeva a proporre una rivalutazione alternativa delle fonti di prova rispetto a quella operata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il solo motivo dedotto fosse manifestamente infondato perché diretto, in modo generico, a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione di merito ritenuta razionale e adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    È la fattispecie incriminatrice contestata, riferita all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; la Corte la richiama come base della condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601

    È richiamata per affermare che in sede di legittimità non è consentita una diversa e generica rivalutazione di merito delle prove quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e congrua.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo che si limiti a proporre una lettura alternativa e non specifica delle prove è inammissibile, se la sentenza di merito contiene una ricostruzione argomentata, razionale e coerente del fatto.
  • La verifica della Corte di cassazione non può tradursi in un nuovo giudizio di merito sulle fonti probatorie; il sindacato è limitato alla tenuta logica e giuridica della motivazione impugnata.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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