Cassazione Penale, Ordinanza n. 28184/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure investivano profili non deducibili dopo il concordato in appello, in particolare la motivazione sull'affermazione di responsabilità nonostante la rinuncia ai motivi e l'accordo sulla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a un imputazione per detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990, commesso in Aiello il 26 febbraio 2025. Dalla motivazione emerge che il ricorrente, pur avendo rinunciato ai motivi di appello e concordato la pena, ha censurato la motivazione della sentenza quanto all'affermazione di responsabilità penale. La Corte richiama il principio secondo cui, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione del giudice; non sono invece deducibili doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni relative alla validità della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione; restano precluse le doglianze sui motivi rinunciati e sulla motivazione di merito non più devoluta.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
È la norma incriminatrice richiamata per il reato in materia di stupefacenti oggetto del giudizio.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile nel ricorso avverso la sentenza emessa in concordato, salvo i limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- Nel giudizio di concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per reintrodurre censure di merito su motivi espressamente rinunciati dall'imputato.
- Sono deducibili in cassazione, contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., solo i vizi che attengono alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e al rispetto del contenuto dell'accordo da parte del giudice.
- Le doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sui profili ordinari di motivazione della responsabilità sono inammissibili quando la decisione di appello derivi da un concordato validamente perfezionato.
- I vizi della determinazione della pena sono scrutinabili solo se la sanzione sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Come è indicizzato
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