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Ordinanza

Ordinanza n. 12029/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento a) del decreto n. -OMISSIS- adottato dal Ministero dell’Interno e notificato al ricorrente in data 25.07.2024, mediante il quale veniva respinta l’istanza con cui la stessa aveva richiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e s.m.i.; b) della comunicazione ex art. 10 bis del 15/12/2023 e di quella integrativa successiva del 5 marzo 2024 con la quale dapprima si motivava il preavviso di rigetto sulla scorta di presunti carichi pendenti nei confronti della ricorrente e successivamente, in seguito alle osservazioni inoltrate, modificando quanto dedotto, con carichi nei confronti del coniuge; c) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso precedente, prodromico, successivo e/o comunque connesso e dipendente ancorché non conosciuto, con espressa riserva di proporre eventuali ricorsi per motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202411696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, unitamente ai preavvisi di rigetto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Sono state inoltre contestate la comunicazione di preavviso di rigetto del 15 dicembre 2023 e la successiva comunicazione integrativa del 5 marzo 2024. Dal testo emerge che il primo preavviso faceva riferimento a presunti carichi pendenti della ricorrente, mentre la comunicazione successiva, a seguito delle osservazioni presentate, modificava tale riferimento richiamando carichi pendenti a carico del coniuge. Il giudizio non è stato definito nel merito, poiché l'Amministrazione ha depositato una memoria il 23 giugno 2026, alla quale la ricorrente deve poter replicare nel rispetto dei termini a difesa.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego di cittadinanza e gli atti endoprocedimentali. Ha ritenuto necessario disporre un congruo rinvio per consentire alla ricorrente di replicare alla memoria depositata dall'Amministrazione il giorno precedente l'udienza pubblica, nel rispetto dei termini a difesa. La causa è stata quindi rinviata all'udienza pubblica del 18 novembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, ma non è stata interpretata nel merito dal TAR.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    comunicazione ex art. 10 bis

    La norma è richiamata in relazione ai preavvisi di rigetto impugnati; il TAR non ne ha esaminato la legittimità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è posta a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.

  • art. 5 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 6 del regolamento, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

  • art. 6 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 5 del regolamento, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione deposita una memoria immediatamente prima dell'udienza, il giudice deve assicurare alla controparte un congruo termine per replicare, rinviando la trattazione se necessario per garantire il rispetto dei termini a difesa.
  • In presenza dei presupposti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il giudice amministrativo può disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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