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Sentenza

Sentenza del 06/05/2015 n. 9091 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi per il 2002. La società aveva contestato vari recuperi; la CTP aveva respinto il ricorso e la CTR della Lombardia aveva accolto l’appello limitatamente ai capi ancora contestati. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, denunciando in tutti i casi l’insufficienza della motivazione della CTR: (1) per € 41.320 di costi relativi a servizi amministrativo-contabili resi da una società del gruppo, ritenuti generici e non giustificati rispetto all’organizzazione interna; (2) per € 7.140 di consulenze legali riferite a un immobile ceduto nel 2001 ma contabilizzate nel 2002; (3) per € 6.720 di informazioni commerciali e € 570 di utenze, riferiti al 2003, contestando che la CTR avesse fatto leva sulla mancata variazione del trattamento contabile; (4) per € 3.769,48 di minusvalenze, relative a un computer sottratto senza documentazione e a due computer ceduti nel 2002 a € 50 ciascuno, contestando che l’obsolescenza giustificasse la riduzione di valore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia, senza esaminare nel merito le quattro censure. Ha ritenuto mancante, per ciascun motivo relativo al vizio di motivazione, la specifica indicazione riassuntiva e sintetica delle ragioni dell’insufficienza, richiesta dall’art. 366-bis c.p.c. come elemento distinto dalla mera illustrazione del motivo. È quindi rimasta ferma la decisione favorevole alla società pronunciata dalla CTR. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese: € 3.645,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall'art. 366-bis c.p.c. , deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità dei ricorso stesso.

    Quando si denuncia in cassazione un vizio di motivazione, non basta spiegare nel corpo del motivo perché la motivazione sarebbe insufficiente: occorre aggiungere, separatamente e in forma sintetica, una chiara indicazione del fatto controverso o delle ragioni di insufficienza. La mancanza di tale sintesi comporta l’inammissibilità del motivo.

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    La disposizione è richiamata quale fondamento delle denunce di insufficiente motivazione, ma la Corte non ne valuta la fondatezza nel merito: il ricorso è dichiarato inammissibile per il mancato rispetto del requisito formale previsto dall’art. 366-bis c.p.c.

Massime di principio

  • Nel regime processuale applicabile alla decisione, chi ricorreva per cassazione denunciando un vizio di motivazione doveva formulare, alla fine di ciascun motivo, una sintesi autonoma e immediatamente riconoscibile delle ragioni del vizio; la sola esposizione argomentativa non era sufficiente.
  • La mancanza di un requisito formale di ammissibilità può impedire l’esame di tutte le contestazioni di merito, anche se queste riguardano questioni sostanziali rilevanti.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per un vizio formale, la decisione impugnata resta ferma, ma ciò non equivale a una pronuncia della Corte di cassazione sulla correttezza sostanziale delle motivazioni della sentenza di merito.

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