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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16200/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva sospeso l'ordine di esecuzione della pena di 10 anni per Fatmir Halla, ritenendola estinta ai sensi dell'art. 172 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che la sentenza fosse divenuta irrevocabile il 1° luglio 1998 e che la pena fosse quindi estinta; in realtà la sentenza era stata rimessa in termini e divenuta nuovamente irrevocabile il 29 giugno 2018. Il pubblico ministero censurava l'erronea determinazione del dies a quo per il decorso del termine estintivo, sostenendo che, in presenza di rimessione in termini, il termine di cui all'art. 172 cod. pen. decorre dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione e quindi dalla nuova irrevocabilità del 29/06/2018. Inoltre il PM contestava che la precedente ordinanza (6/4/2022) non potesse precludere la revisione della questione ove emergano elementi non valutati precedentemente. Il condannato deduceva invece che, essendo la pena estinta, il giudice avrebbe dovuto annullare l'ordine di esecuzione e non sospenderlo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del pubblico ministero e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di Asti per nuovo esame. La Corte ha stabilito che il termine per l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 cod. pen. decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile per l'ultima volta (nel caso, il 29/06/2018) a seguito della rimessione in termini; la mancata proposizione dell'impugnazione dopo la rimessione non è rilevante ai fini del decorso del termine. Ha inoltre chiarito che il giudice dell'esecuzione non può dichiarare la prescrizione del reato maturata in sede di cognizione e che un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione non preclude definitivamente il riesame della stessa questione qualora siano dedotti elementi di fatto o di diritto diversi e non valutati nella decisione anteriore (preclusione "debole"). Il ricorso del condannato è stato assorbito dall'accoglimento del ricorso del PM; la Corte ha inoltre disposto che, se il giudice del rinvio riterrà la pena ancora eseguibile, dovrà revocare espressamente la precedente ordinanza prima di disporre l'esecuzione, mentre se riterrà la precedente statuizione non revocabile dovrà annullare l'ordine di esecuzione (non sospenderlo).

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    Il termine per l'estinzione della pena per decorso del tempo decorre dal momento in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile; in presenza di rimessione in termini il dies a quo è la data in cui la sentenza diventa irrevocabile dopo l'esaurimento dei mezzi di impugnazione

  • art. 173 cod. pen.

    Complementare all'art. 172, ai fini dell'individuazione del dies a quo si considera il momento in cui la sentenza diventa esecutiva/irrevocabile; le cause impeditrici riguardano l'esecuzione della decisione irrevocabile

  • art. 174 cod. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza per collegare il decorso del termine estintivo alla definitiva irrevocabilità della decisione anche dopo impugnazioni e rimessioni in termini

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Introduce la preclusione rispetto a istanze esecutive meramente reiterative "sui medesimi elementi"; la preclusione nei provvedimenti del giudice dell'esecuzione è tuttavia di natura 'debole', consentendo la rinnovazione della richiesta se emergono elementi nuovi o preesistenti non valutati

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere la sospensione dell'esecuzione prevista espressamente dalla norma da altri provvedimenti: la sospensione non è lo strumento appropriato quando la questione riguarda l'annullamento dell'ordine di esecuzione per assoluta insuscettibilità di esecuzione

Massime di principio

  • Se la sentenza viene rimessa in termini e si avvia un nuovo ciclo di impugnazioni, il dies a quo per il decorso del termine estintivo (art. 172) è la data in cui la sentenza diventa irrevocabile dopo l'esaurimento dei mezzi di impugnazione; pertanto non conta l'eventuale precedente irrevocabilità superata dalla rimessione
  • La mancata proposizione dell'impugnazione dopo la rimessione nel termine non interrompe né anticipa il decorso del termine estintivo ai fini dell'art. 172: rileva la definitiva irrevocabilità successiva alla rimessione
  • Il giudice dell'esecuzione non può dichiarare la prescrizione del reato che sia maturata durante il giudizio di cognizione: le cause di estinzione accertabili in sede esecutiva sono quelle intervenute dopo il passaggio in giudicato
  • Un precedente provvedimento esecutivo non ha effetto preclusivo assoluto: è preclusivo solo rispetto alle questioni effettivamente dedotte e decise; è possibile proporre nuovamente la stessa questione se si adducono fatti o ragioni diversi o elementi preesistenti non valutati prima
  • Se il giudice dell'esecuzione, dopo nuovo esame, ritiene che la precedente ordinanza debba essere superata, deve revocarla espressamente prima di adottare un provvedimento in contrasto; se non può revocarla, deve annullare (non sospendere) l'ordine di esecuzione

Testo integrale

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