Cassazione Civile, Sentenza n. 7472/2022 del 08/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Proma impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che aveva riformato il primo grado, dichiarando illegittimi i licenziamenti collettivi intimati dalla società a seguito della procedura ex L. 223/1991 per incompletezza informativa della comunicazione di avvio della procedura di mobilità (art. 4, comma 3 L. 223/1991). La Corte territoriale aveva ritenuto che la comunicazione non specificasse le ragioni della limitazione della comparazione dei lavoratori allo stabilimento di Pozzilli né spiegasse perché non fosse possibile il ricollocamento presso altre sedi, invalidando così l'esame congiunto sindacale; aveva disposto la reintegrazione dei lavoratori anche presso altro stabilimento e il pagamento di un'indennità risarcitoria. Proma deduceva otto motivi di ricorso: tra gli altri, la mancata applicazione del rito Fornero (L. 92/2012), l'asserita novità di questioni sollevate in appello, la rilevanza dei precedenti accordi sindacali come elementi equivalenti alla comunicazione di avvio, l'omesso esame di prove e la erronea applicazione della tutela reintegratoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Proma e ha confermato la decisione della Corte d'Appello. Ha ritenuto: (i) corretta la qualificazione che il rito Fornero si applica alle controversie instaurate dopo la sua entrata in vigore, ma l'utilizzo del rito ordinario non ha comportato decadenza o pregiudizio automatico; l'erronea introduzione del rito è rilevante solo se la parte dimostra un pregiudizio processuale concreto e specifico; (ii) la comunicazione di avvio della procedura di mobilità deve contenere informazioni chiare e sufficienti (anche sulla limitazione della platea e sulle ragioni che escludono misure alternative, come il trasferimento) e la sua incompletezza può rendere inefficaci i licenziamenti; (iii) i precedenti accordi sindacali non sono equipollenti alla nota di avvio della procedura e non sanano di per sé la carenza informativa; (iv) l'ordine di reintegrazione può essere disposto anche presso altro stabilimento se necessario per adeguare la situazione di fatto a quella di diritto; (v) alcune censure procedurali (es. omessa pronuncia su eccezione aliunde perceptum) sono state rilevate ma, per genericità e mancanza di prova di pregiudizio, non idonee a determinare la cassazione con rinvio. Proma è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 414 e ss.
Disciplina il rito ordinario del lavoro; la Corte ha rilevato che l'adozione del rito ordinario, seppure non conforme alla previsione Fornero, non comporta di per sé invalidità della decisione se non è dimostrato un pregiudizio processuale concreto.
Legge n. 92/2012 (c.d. "Fornero"), art. 1 commi 47-48 e 67
Introduce il rito Fornero obbligatorio per le controversie instaurate dopo la sua entrata in vigore; la Corte ha confermato l'applicabilità temporale ma ha escluso automatismi sanzionatori quando la mancata applicazione non abbia arrecato specifico pregiudizio.
Legge n. 223/1991, art. 4 comma 3 e art. 5 co. 1, art. 4 co. 12
La comunicazione di avvio della procedura di mobilità deve fornire informazioni esaustive (compresa la platea interessata e le ragioni che impediscono misure alternative); la sua incompletezza può inficiare la validità della procedura e rendere i licenziamenti inefficaci.
Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 18
Stabilisce la tutela reintegratoria per licenziamenti illegittimi; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina vigente al momento della lesione, con conseguente ordine di reintegra e risarcimento commisurato al periodo intercorso.
Regola l'onere della prova: chi afferma un fatto ha l'onere di provarlo. La Corte ha richiamato il principio nell'ambito delle deduzioni probatorie non adeguatamente documentate.
Costituzione, art. 24 e art. 111
Art. 24 (diritto alla tutela giurisdizionale effettiva) e art. 111 (ragionevole durata del processo) sono richiamati per bilanciare garanzie difensive e caricamento procedurale: l'errore di rito non deve pregiudicare il diritto alla tutela sostanziale né produrre regressione processuale ingiustificata.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 4 L. 223/1991 deve contenere informazioni chiare e specifiche sulla platea dei lavoratori interessati e sulle ragioni che escludono misure alternative (es. trasferimento); la sua incompletezza può rendere illegittimi i licenziamenti collettivi.
- I precedenti accordi sindacali non sono automaticamente equivalenti alla comunicazione di avvio prevista dalla legge: la nota di avvio deve, di per sé, fornire le informazioni richieste dalla norma.
- L'erronea qualificazione del rito (rito Fornero vs rito ordinario) non determina automaticamente la decadenza o l'invalidità del giudizio: rileva invece la prova di un pregiudizio processuale concreto e specifico derivante dalla mancata applicazione del rito speciale.
- L'ordine di reintegra previsto dall'art. 18 St. lav. è una condanna generica all'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto e può tradursi, se necessario per adeguare la situazione, nella reintegrazione anche presso altra unità aziendale.
- Le censure di novità introdotte in appello sono soggette al potere di valutazione del giudice di merito; in cassazione sono sindacabili soprattutto per eventuale vizio motivazionale e per difetto di specificità nell'impugnazione.
- L'omesso esame di alcune prove o l'omessa pronuncia su questioni procedurali non comporta automaticamente cassazione con rinvio se le deduzioni sono generiche o se l'eventuale vizio non è decisivo rispetto al giudizio di merito.
- In caso di contestazione della regolarità della procedura collettiva, il giudice valuta sia la completezza formale delle comunicazioni che la effettività del confronto sindacale; la tutela del lavoratore mira a garantire la trasparenza dell'esame congiunto.
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