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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7584/2022 del 08/03/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente contestava che l'Istituto non aveva computato ai fini della progressione economica (indennità di esclusività e retribuzione di posizione) l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato nel periodo 1/4/2002-26/2/2009, chiedendo che tale servizio fosse valorizzato nel calcolo dell'anzianità e, conseguentemente, l'avvio della procedura valutativa prevista dai CCNL e il riconoscimento degli eventuali maggiori emolumenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando la decisione della Corte d'Appello che aveva escluso la valutazione del servizio a termine. La Cassazione ha stabilito che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (e della normativa nazionale di recepimento), il servizio prestato con contratti a tempo determinato va incluso nel calcolo dell'anzianità quando la progressione stipendiale dipende congiuntamente da anzianità e da verifica positiva: il datore di lavoro è quindi tenuto, al raggiungimento del periodo di anzianità così calcolato, ad attivare la procedura valutativa; se la valutazione positiva è già intervenuta per altri fini, potrà essere riconosciuta la condanna al pagamento delle differenze retributive dalla decorrenza contrattuale indicata, altrimenti il giudice dovrà accertare la maturazione dell'anzianità e il diritto ad essere valutata. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • CCNL 8.6.2000 per la dirigenza non medica del S.S.N.

    art. 4, art. 5, art. 11 comma 4, artt. 31-33

    Il CCNL prevede progressione legata ad anzianità e a valutazione positiva; l'art.11 comma 4 distingue tra anzianità rilevante ai fini della retribuzione di posizione (solo servizio a tempo indeterminato) e ai fini dell'indennità di esclusività (anzianità complessiva). La Cassazione dispone la disapplicazione parziale della norma contrattuale nella parte in cui esclude il computo del servizio a termine presso lo stesso ente, perché incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo quadro.

  • Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (clausola 4)

    I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive

    La clausola impone il principio di non discriminazione: le maggiorazioni retributive legate all'anzianità sono condizioni di impiego e devono essere riconosciute anche ai lavoratori a termine salvo giustificazioni oggettive concrete e documentate.

  • d.lgs. n. 368/2001

    art. 6 (recepimento clausola 4)

    Ha recepito in diritto nazionale l'obbligo di non discriminare i lavoratori a termine rispetto ai permanenti; grava sul datore l'obbligo di garantire parità di trattamento o di provare la sussistenza di ragioni oggettive.

  • d.lgs. n. 81/2015

    Ribadisce il principio di non discriminazione del trattamento economico e normativo per i lavoratori a termine, salvo obiettive incompatibilità con la natura a termine del rapporto.

  • d.lgs. n. 254/2000 e d.lgs. n. 502/1992

    riferimenti all'art. 8 d.lgs. 254/2000 e art. 15 comma 4 d.lgs. 502/1992 (come richiamati nel ricorso)

    Richiamate dalla ricorrente nella contestazione delle modalità di attribuzione di incarichi e trattamento economico; la Corte di Cassazione ha considerato la questione di interpretazione normativa ma l'argomento specifico sull'incarico dirigenziale è stato ritenuto inammissibile perché non richiesto in via originaria.

Massime di principio

  • Il servizio prestato con contratti a tempo determinato va computato ai fini dell'anzianità rilevante per progressioni stipendiali quando il rapporto è comparabile e gli intervalli tra contratti rispettano la disciplina vigente o sono minimi; il datore è obbligato ad includerlo nel calcolo e ad attivare la procedura valutativa prevista dal CCNL.
  • La clausola 4 dell'Accordo quadro (direttiva 1999/70/CE) impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e permanenti salvo giustificazioni oggettive: l'onere di provare motivazioni oggettive spetta al datore di lavoro e deve essere fondato su elementi precisi, concreti e proporzionati.
  • La sola previsione contrattuale che le progressioni dipendano anche da una valutazione positiva non è di per sé una ragione oggettiva idonea a escludere il computo del servizio a termine, specie se la valutazione non è stata attivata per il solo errore del datore.
  • Se la valutazione positiva è già intervenuta (anche per altri fini), e il computo dell'anzianità a seguito di servizio a termine determina il diritto alla maggiorazione, il giudice può condannare al pagamento delle differenze retributive dalla decorrenza contrattuale prevista; se la valutazione non è stata effettuata, il giudice dovrà accertare il diritto ad essere valutati e ordinare l'attivazione della procedura.
  • La continuità del servizio ai fini del computo dell'anzianità va considerata diversamente a seconda che il servizio a termine sia stato prestato presso lo stesso ente o presso enti diversi del S.S.N.: per lo stesso ente intervalli conformi alla disciplina non interrompono la continuità; per enti diversi è più probabile che intervalli non lavorati determinino interruzione.
  • Il giudice nazionale può disapplicare norme contrattuali incompatibili con il diritto dell'Unione che garantisce la parità di trattamento; tuttavia, richieste diverse da quelle proposte in primo grado (es. assegnazione di incarichi) sono inammissibili se non oggetto dell'originaria domanda.

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