Cassazione Civile, Sentenza n. 7473/2022 del 08/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza di merito che, in esecuzione della pronuncia di rinvio della Cassazione, aveva liquidato un risarcimento per la mancata attuazione di direttive comunitarie a favore di medici frequentanti scuole di specializzazione anteriori al 1991-92. Denunciano violazione del giudicato interno e omessa pronuncia su questioni rilevanti circa il "quantum" dovuto (sostengono che si fosse formatosi giudicato sul calcolo originario del Tribunale), richiedono il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia su tre questioni relative all'estensione dell'obbligo risarcitorio e al parametro normativo da adottare per la quantificazione (art.6 D.lgs. 257/1991 vs art.11 L. 370/1999). Inoltre censurano la decisione di compensazione integrale delle spese ritenendo applicabile il criterio della soccombenza ai sensi dell'art.91 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato irrilevante il rinvio pregiudiziale richiesto, ritenendo che le questioni sollevate non fossero decisive (i ricorrenti avevano comunque ottenuto il riconoscimento del danno anche per chi aveva frequentato antecedentemente al 1982) e che la sentenza della Corte di Giustizia del 24.1.2018 non imponeva un diverso parametro di quantificazione rispetto al principio già enunciato dalla Cassazione (n.21973/2011) che individua l'art.11 della L. n.370/1999 come riferimento. Il primo motivo (violazione del giudicato/omesso esame) è stato ritenuto infondato perché il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto dettato dalla Cassazione nel precedente annullamento con rinvio; il secondo motivo (spese) è stato dichiarato inammissibile: la compensazione delle spese risultava adeguatamente motivata dalla Corte territoriale in base alla ragionevole disputabilità, difficoltà probatoria, oscillazioni giurisprudenziali e parziale soccombenza reciproca. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in euro 5.000,00 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
Individuata dalla Corte di Cassazione quale parametro di riferimento per la quantificazione del risarcimento dovuto ai medici per mancata trasposizione della direttiva; applicata dal giudice di rinvio in esecuzione del principio di diritto stabilito in Cass. n.21973/2011
D.lgs. n. 257/1991, art. 6
Richiamato dalla difesa dei ricorrenti come possibile parametro alternativo per la liquidazione; la Corte ha però confermato che il parametro da adottare è l'art.11 L.370/1999 in virtù del principio di diritto già enunciato in sede di cassazione
Codice di procedura civile, art. 92
Norma che consentiva al giudice di disporre la compensazione totale o parziale delle spese in presenza di soccombenza reciproca o giusti motivi; la Corte ha ritenuto che la compensazione adottata dalla Corte d'appello fosse legittima e adeguatamente motivata
Codice di procedura civile, art. 91
Norma richiamata dai ricorrenti come criterio alternativo (principio della soccombenza) ma ritenuta non applicabile per le ragioni esposte dalla Corte d'appello e non suscettibile di sindacato in cassazione rispetto al discrezionale apprezzamento dei giusti motivi
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 267 TFUE
Richiesto per il rinvio pregiudiziale; la Corte ha escluso la necessità del rinvio perché le questioni erano o non decisive o già risolte da consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia (acte clair o precedenti) e perché il giudice nazionale è vincolato all'individuazione del parametro nazionale indicato nella pronuncia di cassazione
Norme processuali e sostanziali citate dai ricorrenti con riferimento al giudicato interno, alla nullità per ultra petita e all'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto infondate tali censure in quanto il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto stabilito dalla Cassazione e non poteva rimettere in discussione le questioni già decise
Sentenza Corte di Giustizia UE 24.1.2018, cause riunite C-616/16 e C-617/16
La Corte di Giustizia ha affermato che il giudice nazionale deve considerare le soluzioni fornite dalla normativa nazionale di trasposizione per determinare la remunerazione adeguata per il periodo antecedente alla trasposizione; ciò non impone direttamente quale norma interna debba essere applicata quando la Cassazione ha già indicato il parametro (art.11 L.370/1999)
Massime di principio
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio e non può rimettere in discussione le questioni di fatto e diritto già richieste dalla cassazione stessa
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE (art.267 TFUE) non è obbligatorio se la questione non è decisiva, è stata già affrontata dalla Corte o ricade nell'ambito dell'"acte clair"; la valutazione sulla necessità del rinvio spetta al giudice nazionale
- Per la quantificazione del risarcimento dovuto per mancata trasposizione di direttive, il giudice nazionale deve considerare la normativa nazionale di trasposizione, ma la scelta del parametro concreto può essere vincolata da precedenti principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione
- La compensazione totale o parziale delle spese di giudizio è un potere discrezionale del giudice di merito e può essere giustificata da ragionevole disputabilità della controversia, difficoltà probatorie, oscillazioni giurisprudenziali e parziale soccombenza reciproca; tale valutazione è limitatamente sindacabile in cassazione
- Le censure fondate su presunto giudicato interno richiedono che il vizio sia effettivamente tale e non già oggetto di censura e decisione da parte della Cassazione; se la Cassazione ha ritenuto la questione adeguatamente censurata, non si forma giudicato interno opponibile
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