Cassazione Civile, Sentenza n. 7586/2022 del 08/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano che l'Amministrazione non avesse computato, ai fini della maturazione del quinquennio necessario per la maggiorazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione unificata, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato. Chiedevano l'accertamento dell'effettiva esperienza professionale e la condanna dell'Istituto al riconoscimento e pagamento del trattamento previsto per i dirigenti con anzianità pari o superiore a cinque anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone l'equiparazione, salvo giustificazione oggettiva, delle condizioni di impiego fra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Di conseguenza la Corte ha censurato la decisione della Corte d'Appello che non aveva computato i periodi a termine e aveva giustificato la diversa applicazione con l'omessa valutazione del Collegio tecnico. La Cassazione ha disposto la disapplicazione, nella parte incompatibile, dell'art.12, comma 3, lett. a) del CCNL 8.6.2000 e ha rinviato alla Corte d'Appello di Palermo per un nuovo esame secondo i principi enunciati: il servizio a termine va incluso nel calcolo dell'anzianità (se prestato senza soluzione di continuità secondo i limiti indicati), il datore di lavoro è tenuto ad attivare la procedura valutativa al raggiungimento del requisito; il diritto alla maggiorazione sorge solo congiuntamente alla maturazione dell'anzianità e alla verifica positiva, salvo che quest'ultima sia già intervenuta per altri fini, nel qual caso possono essere liquidate le differenze retributive con decorrenza contrattuale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Spese rinviate alla Corte territoriale.
Norme richiamate
Clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive
La clausola ha efficacia diretta e vieta discriminazioni non oggettivamente giustificate tra lavoratori a termine e indeterminati; impone al datore di lavoro di riservare condizioni di impiego comparabili, inclusa la progressione stipendiale collegata all'anzianità, salvo prova di ragioni oggettive concrete e specifiche.
Art. 5 CCNL 8.6.2000 (dirigenza medica e veterinaria)
il passaggio alla fascia superiore "è condizionato all'esito positivo della verifica triennale di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000"; "In caso di non coincidenza dei tempi tra la verifica e la maturazione dell'esperienza professionale, la verifica è anticipata dall'azienda al trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito... L'indennità - se la verifica è positiva - decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta."
La progressione per indennità di esclusività dipende sia dall'anzianità sia dalla verifica positiva; ma la previsione contrattuale non esclude il computo dei periodi a termine se ciò è richiesto dalla clausola 4 e non giustificato da ragioni oggettive.
Art. 4 CCNL 8.6.2000 (dirigenza medica e veterinaria)
"i dirigenti raggiungono la retribuzione di posizione minima contrattuale ... al compimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico di cui all'art. 31"
La retribuzione di posizione ha come presupposto il quinquennio e la valutazione positiva; tuttavia l'anzianità del quinquennio va computata anche con il servizio a termine quando applicabile per evitare discriminazioni.
Art. 12, comma 3 CCNL 8.6.2000
Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si deve intendere: a) ... ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui all'art. 4, l'anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN con rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità ...; b) ai fini dell'applicazione degli artt. 3 e 5 l'anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità ...
La corte ha ritenuto che la lett. a) vada parzialmente disapplicata nella parte in cui esclude il computo del servizio a termine prestato nel medesimo ente, poiché contraria alla clausola 4; la lett. b) va interpretata nel senso che il servizio a termine presso lo stesso ente è computabile se prestato senza soluzione di continuità nei limiti consentiti dalla disciplina.
Art. 6 d.lgs. n. 368/2001 (recepimento Accordo quadro) e art. 25 d.lgs. n. 81/2015
Recepiscono il principio di non discriminazione tra contratti a termine e indeterminati nell'ordinamento nazionale; confermano che il trattamento economico e normativo deve essere equiparato salvo obiettive incompatibilità legate alla natura a termine del rapporto.
Art. 8 d.lgs. n. 254/2000 (modifica art.15 d.lgs. 502/1992)
Rilevato in ricorso come norma di riferimento per la disciplina del diritto soggettivo del dirigente con cinque anni di servizio ma la Corte ha ritenuto la questione collegata alla interpretazione contrattuale e al diritto eurounitario.
Massime di principio
- Il servizio prestato con contratti a termine va conteggiato nell'anzianità utile per progressioni retributive quando tale computo non sia oggettivamente giustificato in modo concreto; la clausola 4 dell'Accordo quadro impedisce discriminazioni non giustificate.
- Quando la progressione richiede sia anzianità sia valutazione positiva, il datore di lavoro è obbligato, al raggiungimento dell'anzianità (calcolata anche con i periodi a termine computabili), ad attivare la procedura valutativa; l'omissione gravata su di lui non può essere usata per negare il diritto.
- La ragione oggettiva che giustifica una diversa disciplina per i lavoratori a termine deve essere dimostrata dal datore di lavoro con elementi precisi e concreti riguardanti le modalità effettive del lavoro e le caratteristiche delle mansioni.
- Il diritto al maggior trattamento nasce solo congiuntamente alla maturazione dell'anzianità e alla valutazione positiva; se la valutazione positiva è già intervenuta (anche per altri fini) il giudice può liquidare le differenze retributive con decorrenza contrattuale.
- La continuità del servizio per i periodi a termine va valutata distinto tra servizio presso lo stesso ente (gli intervalli legali ammessi non interrompono la continuità) e anzianità maturata presso enti diversi (in cui intervalli non lavorati possono interrompere la continuità e non possono produrre discriminazione a favore dei precari rispetto agli indeterminati).
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