Cassazione Penale, Sentenza n. 39180/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di 11.461,15 euro ritenuti profitto del reato contestato (art. 640-bis c.p.). La ricorrente ha dedotto errata applicazione dell'art. 28 c.p. sostenendo che il reddito di cittadinanza, percepito asseritamente illegittimamente, non può essere assimilato a stipendi, pensioni o assegni a carico dello Stato e quindi non rientra nell'ambito di applicazione della confisca per equivalente; ha contestato la motivazione come manifestamente illogica e ha richiamato elementi di diritto costituzionale e la nota ministeriale sull'inapplicabilità della norma. Ha inoltre eccepito che la mancata comunicazione di una condanna con pena accessoria non poteva privarla del diritto al beneficio in modo permanente e, comunque, avrebbe avuto efficacia limitata nel tempo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro. La Corte ha motivato che la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 34 del 2022, richiamata assieme ad altre pronunce) ha qualificato il reddito di cittadinanza come misura caratterizzata da temporaneità, condizionalità e finalità di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale, con obblighi di adesione a progetti personalizzati. Per tali ragioni il reddito di cittadinanza non è assimilabile alle prestazioni indicate dall'art. 28 c.p. ai fini della confisca per equivalente; inoltre la normativa stessa (art. 2, comma 1, lett. c-bis della legge istitutiva) prevede regole specifiche ostative all'ammissione al beneficio che derogano alla disciplina generale delle pene accessorie. Ne è conseguito il difetto del fumus del reato in relazione al profitto sequestrato e l'annullamento del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
Norma che disciplina la fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; è il reato contestato alla ricorrente rispetto al quale si era disposto il sequestro del presunto profitto.
Norma concernente gli effetti della condanna sulle prestazioni e benefici a carico dello Stato (stipendi, pensioni, assegni). La Corte ha ritenuto, conformemente a precedente giurisprudenza di legittimità e costituzionale, che tale articolo non sia applicabile al reddito di cittadinanza nella logica della confisca per equivalente, alla luce della natura ibrida, condizionata e temporanea della misura.
disposizioni della legge istitutiva del reddito di cittadinanza (art. 1 comma 1; art. 2 comma 1 lett. c-bis)
La legge definisce il reddito di cittadinanza come misura di politica attiva del lavoro con finalità di contrasto alla povertà e di inclusione sociale e prevede specifici divieti e condizioni ostative all'accesso (tra cui limiti legati a condanne per gravi reati), con una disciplina che, secondo la Corte, derogherebbe ai meccanismi generali dell'art. 28 c.p. quando espressamente previsto.
Corte costituzionale, sentenza n. 34 del 2022 (e sentenze 137, 126, 7 del 2021; sent. n. 19 del 2022 richiamata)
La giurisprudenza costituzionale ha qualificato il reddito di cittadinanza come misura caratterizzata da temporaneità e condizionalità, finalizzata all'attivazione lavorativa e all'inclusione sociale; questa qualificazione è stata centrale per escluderne l'assimilazione alle prestazioni rientranti nell'art. 28 c.p. in funzione afflittiva.
Cassazione, Sez. 2, decisione De Benedetto e altri (05/07/2022)
Decisione di legittimità che ha già osservato la natura ibrida del reddito di cittadinanza e l'esigenza di un'interpretazione letterale delle norme afflittive; è stata richiamata dalla Corte per sostenere l'inapplicabilità dell'art. 28 c.p. al reddito di cittadinanza in chiave di confisca.
Massime di principio
- Il reddito di cittadinanza, per la sua natura di misura temporanea e condizionata finalizzata all'inclusione sociale e all'attivazione lavorativa, non è automaticamente assimilabile a stipendi, pensioni o assegni a carico dello Stato ai fini dell'applicazione dell'art. 28 c.p. per la confisca per equivalente.
- Quando la legge istitutiva di un beneficio prevede disposizioni specifiche che regolano l'ammissione o l'esclusione dal beneficio (es. art. 2 comma 1 lett. c-bis), tali norme possono derogare alla disciplina generale delle pene accessorie e limitare l'applicabilità di misure afflittive sui benefici stessi.
- Per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente occorre un fumus rei evidente che colleghi il profitto sequestrato al delitto; se il presunto profitto è un beneficio sociale caratterizzato da finalità e condizioni particolari, il nesso causale non è automatico e va provato.
- In casi analoghi la difesa deve richiamare la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che qualifica il beneficio come condizionato e temporaneo e mettere in luce eventuali disposizioni legislative speciali che escludono l'applicazione di misure afflittive.
- Le norme che incidono su diritti con portata costituzionale o sul trattamento di prestazioni sociali richiedono interpretazioni restrittive rispetto all'applicazione di sanzioni accessorie, alla luce del principio di tassatività delle sanzioni penali.
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