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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21971/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto formulato in modo generico e non idoneo a consentire il controllo di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 10 ottobre 2024. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione, lamentando in particolare: l'assenza di riferimenti a eventuali cause di non punibilità, l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione del fatto. La Corte ha ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non specificava gli elementi posti a fondamento delle doglianze e non consentiva di individuare con precisione i rilievi mosse alla sentenza impugnata, nonostante la motivazione del provvedimento di merito fosse ritenuta logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali; la mancata indicazione degli elementi a sostegno della censura comporta l'inammissibilità del gravame.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur evocando violazione di legge o vizio di motivazione, non indica in modo specifico gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda.
  • La censura generica non consente alla Corte di cassazione di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata né di esercitare il controllo di legittimità.
  • La mera deduzione dell'assenza di cause di non punibilità, dell'eccessività della pena o dell'erronea qualificazione del fatto non basta se non è accompagnata da argomentazioni circostanziate e riferite alla motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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