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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03249/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Due soggetti avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta di una società operante quale procuratrice di una società veicolo cessionaria del credito. Nel giudizio di opposizione avevano contestato, tra l'altro, la validità di fideiussioni prestate a garanzia del debito, assumendo che contenessero clausole riproduttive dello schema ABI ritenuto espressione di intesa restrittiva della concorrenza e quindi nulle. Il Tribunale aveva però declinato la propria competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa presso altro tribunale, ritenendo che la deduzione della nullità delle fideiussioni integrasse una domanda riconvenzionale rientrante nella competenza speciale ex art. 33, comma 2, l. n. 287/1990. I debitori hanno impugnato tale statuizione con regolamento di competenza, sostenendo che la nullità era stata sollevata soltanto come eccezione di merito nell'opposizione, e non come autonoma azione di nullità.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha affermato che la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa prevista dall'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990 riguarda le sole azioni di nullità e risarcimento del danno fondate sulla violazione della normativa antitrust, non anche la mera eccezione di nullità sollevata incidentalmente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Poiché nel caso concreto la nullità delle fideiussioni era stata fatta valere solo come eccezione e quindi in via incidentale, la competenza restava al tribunale funzionalmente competente per l'opposizione ex art. 645 c.p.c., cioè il Tribunale di Gela. Le spese del regolamento sono state rimesse al merito.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990

    La clausola fideiussoria conforme allo schema ABI può essere rilevante come espressione di intesa restrittiva della concorrenza, la cui invalidità può riflettersi sul contratto a valle.

  • art. 33, comma 2, l. n. 287/1990

    La competenza della sezione specializzata in materia di impresa si radica per le sole azioni di nullità e risarcimento del danno relative a violazioni della disciplina antitrust, non per questioni sollevate soltanto in via di eccezione.

  • art. 1 d.lgs. n. 168/2003

    Individua le sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali competenti per territorio.

  • art. 645, comma 1, c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza funzionale resta del giudice dell'opposizione.

  • art. 34 c.p.c.

    La questione di nullità è conosciuta incidentalmente quando non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà di legge o su domanda di parte.

Massime di principio

  • La competenza della sezione specializzata in materia di impresa ex art. 33 l. n. 287/1990 si configura solo quando la domanda abbia ad oggetto in via principale la nullità o il risarcimento del danno derivanti da violazioni antitrust.
  • Se la nullità di una fideiussione o di altro contratto a valle viene dedotta solo come eccezione di merito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione resta incidentale e non sposta la competenza al giudice specializzato.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice dell'opposizione non è derogata dalla mera deduzione incidentale di profili di nullità rilevanti ai fini della decisione sul credito azionato.
  • La distinzione tra azione e eccezione è decisiva per stabilire se una controversia antitrust debba essere trattata dal tribunale ordinario o dalla sezione specializzata in materia di impresa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneConcorrenza sleale
RamiProcesso civileContrattiCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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