Cassazione Penale, Sentenza n. 37148/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha constatato l'erronea valutazione della Corte territoriale e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli del 15/05/2023 (condanna per diffamazione aggravata e minaccia grave). Denunciava la violazione dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., perché la Corte territoriale non avrebbe applicato l'aumento di 15 giorni del termine di impugnazione previsto per l'imputato giudicato in assenza. La cronologia rilevante: sentenza 15/05/2023; deposito motivazione 01/06/2023 (entro 90 giorni); termine per il deposito della motivazione fissato il 13/08/2023 cadeva nel periodo di sospensione feriale, pertanto il termine ordinario di 45 giorni per proporre appello decorreva dal 01/09/2023 e scadeva il 15/10/2023; aggiungendo i 15 giorni dell'art. 585, comma 1-bis, il termine ultimo era il 30/10/2023; l'appello è stato proposto il 26/10/2023, quindi tempestivo.
Norme richiamate
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
prevede l'aumento del termine di impugnazione di giorni quindici per l'imputato assente
La Corte ha applicato questa norma estendendo di 15 giorni il termine ordinario per proporre appello a favore dell'imputato giudicato in assenza; tale estensione rendeva tempestivo l'appello depositato il 26/10/2023.
art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 585, comma 1-bis, perché la sentenza di primo grado è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022; pertanto l'estensione di 15 giorni è valida per l'appello in esame.
art. 157-ter, comma 3; art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Queste norme sono richiamate dal d.lgs. n.150/2022 come parte del gruppo di disposizioni applicabili esclusivamente alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; la menzione attesta che l'ordinamento ha previsto specifiche regole transitorie e di calcolo dei termini.
Massime di principio
- Quando l'imputato è stato giudicato in assenza, al termine ordinario per proporre impugnazione deve aggiungersi l'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
- I termini per proporre appello decorrono dal deposito della motivazione: se tale termine cade nel periodo di sospensione feriale, la decorrenza effettiva si sospende e riparte dopo la ferie, con conseguente spostamento del termine utile per impugnare.
- È essenziale verificare la data di entrata in vigore delle norme transitorie (d.lgs. n.150/2022, art.89, comma 3): le estensioni e le nuove regole si applicano solo alle sentenze pronunciate dopo tale data.
- Se la corte territoriale non applica correttamente l'aumento dei termini o la disciplina transitoria, la decisione di inammissibilità per tardività può essere annullata in cassazione e gli atti rimessi al giudice di merito.
- Per calcoli di termini processuali, documentare e motivare le date chiave (data sentenza, data deposito motivazioni, periodo feriale) e conservare la prova del deposito dell'atto di impugnazione entro il termine esteso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37110/2024 del 08/10/2024
- Sentenza penale · 8 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37111/2024 del 08/10/2024
- Sentenza penale · 8 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37112/2024 del 08/10/2024
- Sentenza penale · 8 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37113/2024 del 08/10/2024
- Sentenza penale · 8 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37115/2024 del 08/10/2024
- Sentenza penale · 8 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 37116/2024 del 08/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →