Cassazione Penale, Ordinanza n. 34035/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 30 gennaio 2026 della Corte d'appello di Salerno, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno per diffamazione aggravata. Con l'unico motivo ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, lamentando che non gli fossero state trasmesse le conclusioni del Procuratore generale e invocando la violazione dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo è manifestamente infondato. Ha rilevato che il giudizio di appello non si era svolto secondo il rito cartolare pandemico, sicché non era applicabile la disciplina dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020. Nel rito cartolare introdotto dalla riforma Cartabia, vigente dal 1° luglio 2024, non è previsto un obbligo di comunicazione alle altre parti delle conclusioni del pubblico ministero: le richieste sono depositate nei termini e le altre parti possono chiederne copia alla cancelleria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Nel caso di specie, il giudizio di appello non veniva celebrato con rito "pandemico" con conseguente non applicazione della disciplina di cui all'art.23-bis del citato decreto
La disciplina emergenziale invocata dal ricorrente non si applica se il giudizio di appello non è stato celebrato con rito pandemico.
nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina è vigente dall'I. luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen., né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo
Nel rito cartolare d'appello vigente dal 1° luglio 2024 non sussiste l'obbligo della cancelleria di comunicare alle altre parti le conclusioni del pubblico ministero; le parti possono richiederne copia e le comunicazioni eventualmente effettuate hanno carattere di cortesia.
nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina è vigente dall'I. luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen., né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo
Nel procedimento cartolare di cassazione non è dovuta la comunicazione d'ufficio delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti; queste possono chiederne copia alla cancelleria.
Massime di principio
- Nel procedimento cartolare disciplinato dalla riforma Cartabia, vigente dal 1° luglio 2024, non sussiste un obbligo della cancelleria di comunicare alle altre parti le conclusioni del pubblico ministero; le richieste sono accessibili alle parti, che possono chiederne copia alla cancelleria.
- La disciplina del rito cartolare pandemico prevista dall'art. 23-bis d.l. n. 137/2020 non si applica al giudizio d'appello celebrato senza ricorso a quel rito.
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