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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16555/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento TOSAP emessi per gli anni 2016 e 2017 nei confronti di una società che svolgeva, in appalto dal comune, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani mediante cassonetti e campane collocati su suolo pubblico. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della contribuente; la Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, aveva confermato l’annullamento degli avvisi. La società concessionaria ricorre per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., deducendo che la CTR non avrebbe esaminato il motivo d’appello sulla carenza di motivazione delle sentenze di primo grado; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che il presupposto della TOSAP sussisterebbe anche quando l’occupazione del suolo pubblico sia funzionale all’esecuzione di un appalto di servizio pubblico, perché rileverebbe l’occupazione del suolo e non un vantaggio privato dell’occupante.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo insussistente il vizio di omessa pronuncia perché il rigetto dell’appello della CTR implicava anche la disattesa della censura sulla motivazione delle sentenze di primo grado. Accoglie invece il secondo motivo: richiama un orientamento consolidato secondo cui la società che, in forza di appalto e non di concessione, svolga il servizio di raccolta rifiuti con occupazione del suolo mediante cassonetti non ha diritto all’esenzione TOSAP prevista dall’art. 49 del d.lgs. n. 507/1993; l’ipotesi di esenzione non si applica né alla lett. e) (che presuppone una concessione e la devoluzione gratuita degli impianti), né alla lett. a) (riservata agli enti ivi indicati e, tra le altre condizioni, a finalità sanitarie). La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata comporti il rigetto implicito della pretesa o della censura, anche in assenza di un’espressa argomentazione sul punto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di deduzione del vizio processuale di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina della TOSAP.

  • art. 38 d.lgs. n. 507 del 1993

    Individua il presupposto impositivo della TOSAP, richiamato per affermare l’assoggettabilità dell’occupazione del suolo pubblico al tributo.

  • art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993

    L’esenzione è di stretta interpretazione e opera solo per gli enti e alle condizioni previste dalla norma, non per il soggetto privato appaltatore di un servizio pubblico.

  • art. 49, lett. e), d.lgs. n. 507 del 1993

    L’esenzione non si applica nel caso di appalto di servizio pubblico quando non vi sia concessione e non sia prevista la devoluzione gratuita degli impianti al comune a fine rapporto.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se il giudice di merito, rigettando la domanda o l’appello, ha implicitamente disatteso anche la specifica censura non espressamente trattata, purché la decisione sia incompatibile con l’accoglimento di quella censura.
  • L’esenzione dalla TOSAP prevista dall’art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993 ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente; non si estende al privato che occupi il suolo pubblico in forza di un contratto di appalto per l’esecuzione di un servizio pubblico.
  • Ai fini dell’assoggettamento alla TOSAP rileva l’occupazione del suolo pubblico con sottrazione dell’area all’uso collettivo; il fatto che l’occupazione sia funzionale a un servizio svolto nell’interesse dell’ente pubblico non basta, da solo, a escludere il tributo.
  • L’esenzione riconducibile alle ipotesi del d.lgs. n. 507 del 1993 richiede la ricorrenza puntuale dei presupposti normativi, tra cui, per l’ipotesi richiamata dalla Corte, la sussistenza di un rapporto concessorio e la devoluzione gratuita degli impianti al termine del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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