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Sentenza

Sentenza n. 33/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento del provvedimento prot. n. 78962 del 22 dicembre 2023, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la decadenza dalla gestione di rivendita ordinaria, con annessa ricevitoria;

Giustizia amministrativa202400420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dalla gestione di una rivendita ordinaria di tabacchi con annessa ricevitoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la decadenza dalla gestione della rivendita, deducendo, in primo luogo, la violazione e l’errata applicazione degli artt. 13, 18, 6, 7, 12 e 34 della l. n. 1293/1957. Ha sostenuto di non essere incorso in alcuna causa di decadenza e che la chiusura dell’attività non fosse equiparabile alla rinuncia alla gestione, poiché derivante dalla perdita della disponibilità del locale per lo scioglimento del contratto di comodato o di affitto e accompagnata dalla richiesta di trasferimento della rivendita presso altro immobile. In secondo luogo, ha dedotto carenza e contraddittorietà della motivazione, in violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e del d.m. n. 38/2013, sostenendo che l’Agenzia avesse erroneamente valorizzato l’archiviazione dell’istanza di trasferimento presso un locale di Viale Tica, nonostante la successiva revoca dell’istanza, e che fosse immotivato il diniego relativo al locale di Viale Santa Panagia, ritenuto collocato in una zona già servita da altre rivendite.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 34, n. 1, l. n. 1293/1957, che consente all’Amministrazione di revocare la gestione della rivendita in caso di violazione dell’obbligo di gestione personale o di abbandono del servizio. Nel caso concreto era incontestato che, dal febbraio 2022, non vi fosse stato alcun prelevamento di tabacchi, a causa della perdita della disponibilità del locale e della conseguente chiusura dell’attività. L’assenza di dolo o colpa nella perdita del locale non escludeva di per sé la legittimità della revoca, dovendo l’Amministrazione accertare e valutare eventuali cause giustificative, ma potendo comunque considerare il comportamento complessivo del gestore. La prolungata interruzione del prelievo di tabacchi, la chiusura dell’attività, il mancato reperimento di un locale idoneo al trasferimento e la mancata produzione delle polizze a garanzia del gioco del lotto per il 2023 sono stati ritenuti elementi sufficienti a integrare l’abbandono del servizio e a motivare adeguatamente la revoca della gestione. Le contestazioni riguardanti l’idoneità dei locali proposti non sono state esaminate nel merito, perché rivolte contro note precedenti non specificamente impugnate. Le spese sono state compensate tra le parti. È stata inoltre confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 34, n. 1, l. 22 dicembre 1957, n. 1293

    L’Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d’appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nell’ipotesi di: 1) violazione all’obbligo della gestione personale o abbandono del servizio.

    La disposizione attribuisce all’Amministrazione una facoltà discrezionale di revocare la gestione della rivendita in presenza dell’abbandono del servizio; la valutazione può fondarsi sulla condotta complessiva del gestore e non richiede necessariamente l’accertamento di dolo o colpa, fermo l’obbligo di considerare eventuali cause giustificative.

  • artt. 6, 7, 12, 13 e 18 l. 22 dicembre 1957, n. 1293

    Sono state invocate dal ricorrente per sostenere l’assenza di una causa legale di decadenza e la non equiparabilità della chiusura provvisoria alla rinuncia alla gestione; il TAR ha ritenuto invece direttamente applicabile l’art. 34, n. 1, della legge.

  • art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento, riferita al comportamento complessivo del gestore, alla prolungata inattività, alla mancata disponibilità di un locale idoneo e alla mancata produzione delle polizze lotto.

  • d.m. 21 febbraio 2013, n. 38

    Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina e ai requisiti delle rivendite; il TAR non ha ravvisato un vizio motivazionale o di legittimità del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • La revoca della gestione di una rivendita di tabacchi per abbandono del servizio può essere disposta ai sensi dell’art. 34, n. 1, l. n. 1293/1957 quando la prolungata inattività, la chiusura dell’esercizio e l’assenza di una sede alternativa idonea dimostrino, nel loro complesso, l’interruzione del servizio di distribuzione e vendita.
  • Ai fini della revoca per abbandono del servizio non è necessariamente richiesto l’accertamento del dolo o della colpa del gestore rispetto all’evento che ha determinato la perdita della disponibilità del locale; l’Amministrazione deve tuttavia valutare le eventuali cause giustificative dedotte dall’interessato.
  • La discrezionalità amministrativa nella gestione delle rivendite di tabacchi è funzionale ad assicurare la continuità e l’adeguatezza dell’offerta al pubblico e il conseguimento del maggior gettito possibile per l’erario.
  • Le contestazioni relative alla legittimità di note che negano o archiviano il trasferimento della rivendita non possono essere esaminate nel giudizio contro il successivo provvedimento di revoca se tali note non sono state specificamente impugnate.
  • La motivazione della revoca per abbandono del servizio è adeguata quando espone e valuta unitariamente gli elementi rilevanti della condotta del gestore, inclusi la mancata attività, la chiusura dell’esercizio, l’assenza di un locale idoneo per il trasferimento e ulteriori inadempimenti connessi alla riattivazione della ricevitoria.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

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