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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20382/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva acquistato nel 2008 un immobile in base alla rendita catastale allora risultante agli atti e aveva versato euro 6.200,00 per imposta di registro, catastale e bollo. In seguito aveva verificato che una sentenza tributaria precedente aveva ridotto la rendita catastale, ma tale variazione era stata annotata al catasto solo il 14.10.2011. Ritenendo di avere pagato più del dovuto, aveva presentato istanze di rimborso all’Agenzia delle Entrate, rimaste senza esito. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la CTR aveva invece rigettato la pretesa ritenendo decaduto il contribuente perché il termine triennale per il rimborso decorreva dal pagamento e non dalla successiva annotazione. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 77 d.P.R. 131/1986, sostenendo che il termine di decadenza decorresse dal momento in cui il diritto alla restituzione era sorto, cioè dall’annotazione catastale della variazione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 113 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la prima istanza di rimborso era stata presentata il 17.06.2014, non il 17.10.2014, e quindi era tempestiva rispetto al termine triennale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di rimborso dell’imposta di registro, catastale e di bollo correlata a una sentenza di riduzione della rendita catastale già pronunciata ma non ancora annotata al catasto al momento del rogito, il termine triennale di cui all’art. 77 d.P.R. 131/1986 decorre dalla data di annotazione della variazione catastale, perché solo da quel momento il contribuente può conoscere il diritto alla restituzione. Ha inoltre rilevato che la prima istanza di rimborso risultava presentata il 17.06.2014 e non il 17.10.2014, sicché era tempestiva. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "1.Il rimborso dell'imposta, e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione"

    Il termine triennale di decadenza decorre dal giorno del pagamento oppure, se successivo, dal momento in cui sorge il diritto alla restituzione; nel caso di variazione della rendita catastale non ancora annotata al catasto, il diritto alla restituzione sorge con l’annotazione della variazione, non con il solo passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati evocati i vizi di violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e, in tema di travisamento della prova, il richiamo alla diversa sede della revocazione per errore di fatto quando ricorrano i presupposti.

  • art. 113 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione del principio di decisione secondo diritto e della corretta valutazione della documentazione probatoria.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando integri errore di fatto nei presupposti previsti dalla norma, trova rimedio nella revocazione.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di imposte versate in relazione a un immobile, quando il diritto alla restituzione dipende da una modifica della rendita catastale risultante da una sentenza precedente ma non ancora annotata, il termine di decadenza per l’istanza di rimborso decorre dall’annotazione catastale della variazione, perché solo da quel momento il contribuente può effettivamente conoscere il presupposto del rimborso.
  • Ai fini della tempestività della domanda di rimborso, rileva la data di presentazione dell’istanza effettivamente depositata e documentalmente provata; un errore nella lettura di tale dato può integrare vizio censurabile in cassazione quando investa un fatto decisivo controverso tra le parti.
  • Il notaio e il contribuente, in sede di stipula, possono fare affidamento sulla rendita catastale risultante dagli atti al momento del rogito; la mera esistenza di una sentenza di rideterminazione non ancora annotata non è sufficiente, di per sé, a far decorrere il termine per chiedere il rimborso.
  • Quando la legge collega la decorrenza della decadenza al momento in cui "è sorto il diritto alla restituzione", occorre individuare tale momento nella concreta possibilità giuridica e conoscitiva di esercitare il diritto, non in un evento solo interno o non opponibile ai terzi.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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